Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Umbria n. 2 del 2005, che riservava fino al 40% dei posti nei concorsi pubblici regionali a soggetti già titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato con la Regione stessa, in violazione del principio costituzionale del pubblico concorso.

Di cosa si tratta

La legge regionale umbra del 2005 consentiva al Consiglio e alla Giunta regionale di riservare fino al 40% dei posti messi a concorso ai soggetti che avessero già avuto rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato a tempo determinato con la Regione per almeno 24 mesi nel periodo 1995-2004.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Umbria n. 2 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, lamentando la violazione del principio del pubblico concorso e dei principi di imparzialità e ragionevolezza.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge umbra: la riserva del 40% dei posti a ex dipendenti a termine non costituisce una deroga giustificata al pubblico concorso, ma un indebito privilegio fondato sull’aver già lavorato per la stessa amministrazione, criterio non riconducibile a un «requisito professionale» legittimo.

Il principio

La riserva di una quota di posti nei concorsi pubblici a ex dipendenti a termine della stessa amministrazione, quando non fondata su specifici requisiti professionali ma sul solo pregresso rapporto lavorativo, viola il principio del pubblico concorso sancito dagli artt. 51 e 97 della Costituzione.

Domande e risposte

Il pubblico concorso ammette deroghe?

La giurisprudenza costituzionale ammette deroghe al pubblico concorso solo in casi del tutto eccezionali e ragionevoli, come il conferimento di funzioni esclusive a soggetti di chiara fama o per brevissime durate, non per riserve ampie come il 40%.

Qual è la differenza tra esperienza lavorativa e requisito professionale?

Un requisito professionale è un titolo di studio, una specializzazione, un’abilitazione: l’aver lavorato per la stessa Regione non integra di per sé un tale requisito, anche se il legislatore regionale può valorizzare l’esperienza entro limiti ragionevoli.

Cosa è cambiato dopo questa sentenza per la Regione Umbria?

La disposizione è stata annullata; la Regione deve bandire i concorsi rispettando il principio del pubblico concorso, senza riserve basate sul solo pregresso rapporto a termine; l’esperienza acquisita può valere come titolo valutabile, non come riserva di posti.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.