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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Umbria n. 2 del 2005, che riservava fino al 40% dei posti nei concorsi pubblici regionali a soggetti già titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato con la Regione stessa, in violazione del principio costituzionale del pubblico concorso.
Di cosa si tratta
La legge regionale umbra del 2005 consentiva al Consiglio e alla Giunta regionale di riservare fino al 40% dei posti messi a concorso ai soggetti che avessero già avuto rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato a tempo determinato con la Regione per almeno 24 mesi nel periodo 1995-2004.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Umbria n. 2 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, lamentando la violazione del principio del pubblico concorso e dei principi di imparzialità e ragionevolezza.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge umbra: la riserva del 40% dei posti a ex dipendenti a termine non costituisce una deroga giustificata al pubblico concorso, ma un indebito privilegio fondato sull’aver già lavorato per la stessa amministrazione, criterio non riconducibile a un «requisito professionale» legittimo.
Il principio
La riserva di una quota di posti nei concorsi pubblici a ex dipendenti a termine della stessa amministrazione, quando non fondata su specifici requisiti professionali ma sul solo pregresso rapporto lavorativo, viola il principio del pubblico concorso sancito dagli artt. 51 e 97 della Costituzione.
Domande e risposte
Il pubblico concorso ammette deroghe?
La giurisprudenza costituzionale ammette deroghe al pubblico concorso solo in casi del tutto eccezionali e ragionevoli, come il conferimento di funzioni esclusive a soggetti di chiara fama o per brevissime durate, non per riserve ampie come il 40%.
Qual è la differenza tra esperienza lavorativa e requisito professionale?
Un requisito professionale è un titolo di studio, una specializzazione, un’abilitazione: l’aver lavorato per la stessa Regione non integra di per sé un tale requisito, anche se il legislatore regionale può valorizzare l’esperienza entro limiti ragionevoli.
Cosa è cambiato dopo questa sentenza per la Regione Umbria?
La disposizione è stata annullata; la Regione deve bandire i concorsi rispettando il principio del pubblico concorso, senza riserve basate sul solo pregresso rapporto a termine; l’esperienza acquisita può valere come titolo valutabile, non come riserva di posti.
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