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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa al termine di decadenza del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, già esaminata e respinta in precedenti pronunce.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha «privatizzato» il rapporto di pubblico impiego, trasferendo le controversie al giudice ordinario. Per i diritti maturati prima del 30 giugno 1998 è stato fissato un termine di decadenza al 15 settembre 2000 per la proposizione delle domande davanti al giudice amministrativo, scaduto il quale il diritto si estingue.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui fissa il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico relative al periodo ante-30 giugno 1998. Parametri: artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione: per i parametri degli artt. 3 e 24 Cost. la questione è identica a quella già respinta con le ordinanze n. 382 e n. 213 del 2005; per l’art. 36 Cost. il rimettente non aggiunge ragioni nuove e la censura manca di autonomia rispetto a quella basata sull’art. 24 Cost.
Il principio
La reiterazione di questioni già dichiarate manifestamente infondate, senza l’apporto di argomentazioni nuove, non supera il vaglio di ammissibilità dinanzi alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Perché il termine di decadenza del 15 settembre 2000 era controverso?
I dipendenti pubblici con diritti maturati prima del 1998 si trovavano in una posizione più sfavorevole rispetto ai privati, soggetti ai soli termini di prescrizione ordinari. La censura riguardava la disparità di trattamento tra le due categorie.
Cosa cambia tra prescrizione e decadenza?
La prescrizione è interrompibile e sospendibile; la decadenza è un termine perentorio che, scaduto, estingue definitivamente il diritto senza possibilità di interruzione. La decadenza è pertanto più gravosa per il titolare del diritto.
Quali altri parametri erano stati invocati?
Il rimettente aveva richiamato l’art. 36 Cost. (diritto a retribuzione proporzionata e sufficiente), ma la Corte ha ritenuto tale censura priva di autonomia rispetto a quella fondata sull’art. 24 Cost., poiché la norma incide sul processo, non direttamente sul diritto retributivo.
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