Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 78 c.p.c. nella parte in cui non prevede la nomina di un curatore speciale per la parte processuale colpita da incapacità naturale, poiché l’ordinamento già offre adeguate forme di tutela, specie dopo la legge n. 6 del 2004 sull’amministrazione di sostegno.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento civile il Tribunale di Asti aveva accertato che una parte era affetta da grave demenza psichica e si trovava in stato di incapacità naturale, senza però che fosse ancora intervenuto un provvedimento giudiziale di interdizione. Il giudice non disponeva di alcuno strumento per proteggere quella parte nel processo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 78 c.p.c., nella parte in cui – secondo il diritto vivente – non prevede la nomina di un curatore speciale per l’incapace naturale privo di tutela legale. Parametri: artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: l’art. 4, comma 5, della legge n. 898 del 1970 (divorzio) è norma eccezionale inapplicabile in via analogica al processo civile ordinario; l’ordinamento, specie dopo la legge n. 6 del 2004 sull’amministrazione di sostegno, prevede già forme di protezione dell’incapace naturale, inclusi provvedimenti provvisori, senza bisogno di una norma ad hoc nel c.p.c.

Il principio

Una norma eccezionale non può fungere da parametro per estendere in via analogica una disciplina generale; l’istituto dell’amministrazione di sostegno offre adeguata tutela all’incapace naturale anche durante il giudizio civile.

Domande e risposte

Chi è l’incapace naturale?

Chi versa in uno stato di incapacità di intendere o di volere per cause non ancora giudizialmente accertate (demenza, malattia mentale grave), a differenza dell’interdetto per il quale esiste già un provvedimento del tribunale.

Cos’è l’amministrazione di sostegno?

Istituto introdotto dalla legge n. 6 del 2004 che consente al giudice tutelare di nominare un «amministratore» per assistere chi è in difficoltà a provvedere ai propri interessi, anche in via provvisoria e senza incidere sulla capacità legale del beneficiario.

Cosa prevede l’art. 78 c.p.c.?

Disciplina la nomina di un curatore speciale quando la parte in giudizio è priva di rappresentante legale o vi è conflitto di interessi tra il legale rappresentante e la parte; la norma è tradizionalmente collegata all’incapacità legale, non naturale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.