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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale lombarda n. 5 del 2004 sulle sanzioni per la mancata chiusura domenicale degli esercizi commerciali, per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Lombardia aveva inasprito le sanzioni per la violazione dell’obbligo di chiusura domenicale degli esercizi commerciali, prevedendo importi differenziati in base alla tipologia (esercizi di vicinato, strutture medie, grandi strutture) e, in caso di reiterazione, la sospensione dell’attività di vendita.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale lombarda n. 5 del 2004 per violazione degli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, lamentando che la norma regionale avrebbe irragionevolmente discriminato tra tipologie di esercizi e compresso la libertà di iniziativa economica.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per motivazione insufficiente sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha adeguatamente verificato se la questione fosse effettivamente necessaria per definire il giudizio a quo, limitandosi ad affermare apoditticamente l’impossibilità di decidere senza previamente risolvere la questione costituzionale.
Il principio
Il giudice rimettente deve motivare specificamente sulla rilevanza della questione, dimostrando che la definizione del giudizio è impossibile indipendentemente dall’esito della questione di legittimità costituzionale, pena l’inammissibilità della rimessione.
Domande e risposte
Cosa si intende per «rilevanza» della questione di costituzionalità?
La questione è rilevante quando il giudice a quo non può decidere la causa senza prima applicare la norma sospettata di incostituzionalità: se la questione è irrilevante, la Corte la dichiara inammissibile senza esaminarne il merito.
Le Regioni possono stabilire sanzioni più severe di quelle statali in materia commerciale?
In linea di principio sì, nell’ambito delle loro competenze legislative; il punto controverso era se la norma lombarda eccedesse la competenza regionale o violasse la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.
Cos’è la manifesta inammissibilità e in cosa differisce dalla manifesta infondatezza?
La manifesta inammissibilità riguarda un difetto processuale (es. motivazione insufficiente sulla rilevanza), la manifesta infondatezza il merito della questione; entrambe consentono alla Corte di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica.
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