Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 131 del 2006, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GUP del Tribunale di Potenza contro il Senato della Repubblica in relazione alla delibera di insindacabilità adottata a favore dell’ex senatore Loreto per presunte denunce calunniose.
Atto impugnato
Delibera del Senato della Repubblica che ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione, i comportamenti dell’ex senatore Loreto consistenti in denunce presentate all’autorità giudiziaria, per le quali era in corso un procedimento penale per calunnia dinanzi al GUP del Tribunale di Potenza.
Parametro costituzionale
Art. 68, comma 1, della Costituzione: insindacabilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
Soggetti del conflitto
Ricorrente: GUP del Tribunale di Potenza. Resistente: Senato della Repubblica.
Esito
La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile nella fase di delibazione preliminare: sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per procedere alla trattazione nel merito, con particolare riguardo alla questione se la presentazione di denunce all’autorità giudiziaria rientri tra gli atti coperti dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.
Principio espresso
Il conflitto di attribuzioni sollevato dall’autorità giudiziaria contro una delibera parlamentare di insindacabilità è ammissibile in limine quando la questione dell’estensione della garanzia dell’art. 68, comma 1, Cost. a determinati atti del parlamentare non sia manifestamente infondata e richieda un esame nel merito da parte della Corte.
Norme collegate
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