Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 128 del 2006, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità adottata a favore dell’on. Cesare Previti per dichiarazioni rese con un comunicato stampa.
Atto impugnato
Delibera della Camera dei deputati che ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione, le dichiarazioni rese dall’on. Cesare Previti attraverso un comunicato stampa, in relazione alle quali era in corso un procedimento penale per diffamazione presso il Tribunale di Roma.
Parametro costituzionale
Art. 68, comma 1, della Costituzione: insindacabilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Soggetti del conflitto
Ricorrente: Tribunale di Roma. Resistente: Camera dei deputati.
Esito
La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile nella fase di delibazione preliminare (art. 37, comma 3, legge n. 87/1953): sussistono i requisiti soggettivi (entrambe le parti sono poteri dello Stato) e oggettivi (menomazione delle attribuzioni giurisdizionali dell’autorità giudiziaria) per la trattazione nel merito del conflitto.
Principio espresso
Nella fase preliminare di ammissibilità del conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, la Corte verifica soltanto che il ricorrente e il resistente siano poteri dello Stato e che la menomazione delle attribuzioni costituzionali sia astrattamente configurabile, rinviando al merito ogni valutazione sulla fondatezza del conflitto.
Norme collegate
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