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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 649, primo comma, del codice penale sollevata dal Tribunale di Roma. L’ordinanza di rimessione è totalmente carente di motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza, dedotte in modo puramente assertivo attraverso il semplice rinvio alle eccezioni del difensore, senza che il giudice abbia redatto una motivazione autosufficiente.
Di cosa si tratta
L’art. 649, primo comma, del codice penale prevede la non punibilità per alcuni reati contro il patrimonio (furto, truffa, appropriazione indebita e altri) quando commessi in danno del coniuge non separato legalmente. Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione chiedendo di estendere questa causa di non punibilità anche al reato di cui all’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 (uso fraudolento di strumenti di pagamento) quando commesso dal coniuge non ancora separato legalmente. Il giudice rimettente, però, aveva motivato il dubbio di incostituzionalità solo rinviando all’eccezione della difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 649, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non include tra i fatti non punibili (se commessi in danno dei congiunti) quelli previsti dall’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991 (frode in materia di strumenti di pagamento).
La decisione della Corte
L’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta e è totalmente carente di motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza. Il giudice a quo si è limitato a richiamare le eccezioni della difesa senza renderle proprie con una motivazione autosufficiente. La questione è pertanto manifestamente inammissibile.
Il principio
Il giudice che solleva questione incidentale di legittimità costituzionale ha l’onere di motivare autonomamente, con argomenti propri, sia sulla rilevanza nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza. Non è sufficiente rinviare alle eccezioni o alle richieste di una delle parti: l’ordinanza deve essere autosufficiente.
Domande e risposte
Quali reati sono coperti dalla non punibilità dell’art. 649 c.p. tra coniugi?
L’art. 649 c.p. copre i reati contro il patrimonio previsti nel Titolo XIII del codice penale (furto, rapina, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e altri), quando commessi a danno del coniuge non legalmente separato. Non copre i reati di leggi speciali come la frode in materia di strumenti di pagamento.
L’art. 12 del d.l. n. 143/1991 tutela specifici beni giuridici?
Sì: il d.l. n. 143 del 1991 (poi convertito nella legge n. 157/1991) tutela l’integrità e la sicurezza del sistema dei pagamenti, non il solo patrimonio individuale. È questa la ragione per cui il legislatore ne ha tenuta distinta la disciplina rispetto ai reati contro il patrimonio del codice penale.
La non punibilità tra coniugi è ancora vigente?
Sì, l’art. 649 c.p. è tuttora vigente nei suoi limiti originari, anche se la sua ratio è discussa: tutela la coesione familiare evitando che questioni patrimoniali interne alla coppia sfocino in procedimenti penali, salvo che vi sia separazione legale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza tra fattispecie simili, parametro invocato
- Art. 27 della Costituzione — Principi penali costituzionali, secondo parametro del dubbio
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