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La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro le disposizioni della legge finanziaria 2005 che riducevano le aliquote IRAP e IRE. Lo Stato può esercitare la propria competenza esclusiva in materia tributaria riducendo le imposte dirette senza essere obbligato a compensare le Regioni speciali per il minor gettito compartecipato, a meno che ciò non comporti uno squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa regionale.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2005 aveva modificato la base imponibile dell’IRAP (riducendola con nuove deduzioni per il personale), trasformato le detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni e ridefinito le aliquote IRE. Per la Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha diritto a sei decimi del gettito IRE riscosso nel proprio territorio (art. 49 dello statuto speciale), queste modifiche comportavano una riduzione di oltre 73 milioni di euro all’anno. La stessa legge, però, prevedeva misure compensative solo per il bilancio statale (aumento di imposte indirette).
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i commi 347, 348, 349, 350 e 352 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in riferimento agli artt. 3 Cost., 119 Cost., 49 e 63 dello statuto speciale (legge cost. n. 1 del 1963), e al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile la questione sul comma 348 (non indicato nella delibera di autorizzazione della Giunta regionale). Nel merito, le questioni sui commi 347, 349, 350 e 352 sono dichiarate non fondate: lo Stato può modificare le aliquote dei tributi di propria competenza esclusiva senza dover prevedere misure compensative per ogni riduzione di gettito compartecipato, a condizione che la manovra nel suo complesso non produca un depauperamento incompatibile con le esigenze regionali — circostanza non dimostrata dalla Regione.
Il principio
Nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia tributaria (art. 117, co. 2, lett. e, Cost.), lo Stato può ridurre aliquote di tributi una quota dei quali è devoluta alle Regioni senza obbligatoriamente compensarle. La manovra fiscale va valutata nel suo complesso e non “atomisticamente”: solo uno squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa della Regione rende la norma incostituzionale.
Domande e risposte
Le Regioni a statuto speciale hanno una tutela rafforzata contro le riduzioni di gettito?
Le modifiche formali delle disposizioni finanziarie dello statuto speciale richiedono il preventivo parere della Regione (art. 63 statuto FVG). Ma le riduzioni di aliquote, pur incidendo sul gettito compartecipato, non costituiscono modifica formale dello statuto e rientrano nella potestà esclusiva statale, salvo squilibri intollerabili.
Cosa deve dimostrare la Regione per far valere l’incostituzionalità?
Secondo la Corte, la Regione deve provare che la riduzione del gettito è tale da non consentirle di finanziare i propri compiti istituzionali. Non basta allegare la riduzione in astratto: occorre dimostrare lo squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa complessive.
La clausola di salvaguardia del comma 569 escludeva di per sé il ricorso?
L’Avvocatura aveva sostenuto che il comma 569 (applicabilità delle norme “compatibilmente con gli statuti speciali”) rendesse il ricorso infondato. La Corte, pur esaminando il merito, conferma la non fondatezza su basi più sostanziali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia tributaria
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza tra enti, invocato dalla Regione
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