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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma secondo, della legge fallimentare nella parte in cui fa decorrere il termine di venti giorni per le contestazioni al piano di riparto dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale anziché dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai creditori ammessi. Imporre ai creditori individuati l’onere di monitorare quotidianamente la Gazzetta Ufficiale per anni è inesigibile e contrasta con l’art. 24 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il piano di riparto (totale o parziale) veniva depositato in cancelleria e dell’avvenuto deposito era data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale. Solo dalla pubblicazione decorreva il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni. Due giudici — la Corte d’appello di Ancona e il Tribunale di Verona — avevano sollevato questione di costituzionalità in procedimenti in cui i creditori avevano proposto opposizione tardivamente, non essendo venuti a conoscenza della Gazzetta in tempo utile.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Ancona e il Tribunale di Verona hanno impugnato l’art. 213 del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e, in relazione, l’art. 1, comma sesto, del d.l. n. 26 del 1979, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per le contestazioni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anziché dalla comunicazione diretta ai creditori.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i due giudizi e accoglie le questioni. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è ammissibile solo quando i soggetti interessati non siano individuabili. Nel caso dei creditori ammessi — che sono invece già individuati — l’onere di consultare quotidianamente la Gazzetta per tutta la durata della procedura (spesso anni) è inesigibile e sacrifica ingiustificatamente il diritto di difesa. La norma è dichiarata incostituzionale: il termine decorre dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità prevista dalla legge.
Il principio
Il termine perentorio per impugnare un provvedimento che incide su diritti soggettivi non può decorrere da una forma di pubblicità (come la Gazzetta Ufficiale) che impone un onere di diligenza inesigibile, quando i soggetti interessati siano già individuati e sarebbe possibile una comunicazione diretta. L’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.) richiede che il termine decorra da un momento in cui l’interessato abbia effettiva conoscenza o conoscibilità dell’atto.
Domande e risposte
La pronuncia vale anche per il piano di riparto parziale?
Sì. La Corte chiarisce che la disciplina dell’art. 213 si applica sia al riparto finale sia a quelli parziali (in quanto attribuzioni definitive e irretrattabili), quindi la dichiarazione di incostituzionalità copre entrambi i casi.
Chi sono i “creditori ammessi” ai fini di questa pronuncia?
La Corte precisa che nella locuzione “creditori ammessi” rientrano anche i creditori prededucibili riconosciuti nella loro esistenza e ammontare dal commissario, anche se non figurano nel passivo formale, purché siano individuati dal commissario.
Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?
Il commissario straordinario o il liquidatore deve comunicare a ciascun creditore ammesso l’avvenuto deposito del piano di riparto con raccomandata A/R (o modalità equivalente). Il termine di venti giorni per proporre contestazioni decorre da tale comunicazione, non dalla Gazzetta Ufficiale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro principale della declaratoria di incostituzionalità
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, ulteriore parametro evocato
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e ragionevole durata
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