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L’ordinanza n. 143/2006 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-quater, del Testo unico immigrazione, sollevata in relazione all’istituto dell’improcedibilità per avvenuta espulsione dello straniero imputato.
Di cosa si tratta
Più giudici avevano sollevato questioni identiche sulla legittimità dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui, a seguito dell’espulsione dello straniero, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. I rimettenti lamentavano la violazione dei principi di ragionevolezza e dei diritti difensivi dello straniero espulso che si trovi impossibilitato ad esercitare le proprie facoltà difensive.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è stato impugnato da più giudici rimettenti in riferimento a parametri costituzionali relativi ai diritti processuali e difensivi dello straniero espulso, con questioni identiche riunite dalla Corte.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione: il rimettente aveva prospettato una violazione dei diritti difensivi dello straniero espulso ma, nel caso concreto, non deduceva che l’imputato avesse espresso un interesse a comparire nel processo per ottenere un proscioglimento nel merito.
Il principio
Non è manifestamente fondata la questione che si limita a invocare in astratto l’interesse dell’imputato a comparire nel processo, senza che tale interesse sia stato concretamente evocato nel giudizio a quo. La richiesta di eliminare sic et simpliciter il beneficio dell’improcedibilità è infondata.
Domande e risposte
Qual era il profilo di incostituzionalità lamentato dai rimettenti?
I rimettenti sostenevano che l’improcedibilità automatica per avvenuta espulsione comprimesse il diritto dell’imputato straniero a difendersi e a conseguire un proscioglimento nel merito, violando i principi del giusto processo.
Perché la questione era manifestamente inammissibile?
Perché il giudice a quo non deduceva che l’imputato avesse effettivamente manifestato l’interesse a comparire nel processo per ottenere un proscioglimento nel merito: l’interesse era meramente ipotetico.
Il beneficio dell’improcedibilità tutela o danneggia l’imputato straniero?
La Corte ha evidenziato che l’improcedibilità può essere un beneficio per l’imputato straniero che preferisce non affrontare il processo: eliminarlo in modo generalizzato potrebbe risultare contrario agli interessi dello stesso imputato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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