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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali i commi 111 e 153 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004): tali disposizioni — che comprimevano l’autonomia finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia — violano il principio di autonomia speciale garantito dallo statuto e dall’art. 116 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004) conteneva numerose disposizioni sulle finanze di Regioni ed enti locali. La Regione Friuli-Venezia Giulia, dotata di speciale autonomia finanziaria in forza del proprio statuto speciale, aveva impugnato varie norme della finanziaria, tra cui i commi 111 e 153 dell’art. 1, ritenendo che limitassero illegittimamente le proprie prerogative finanziarie senza rispettare le procedure di negoziazione previste per le Regioni a statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i commi 111 e 153 dell’art. 1 della l. n. 311/2004 in riferimento agli artt. 116 e 119 della Costituzione e alle corrispondenti norme dello statuto speciale (l. cost. n. 1/1963), per violazione dell’autonomia finanziaria speciale e del principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale.

La decisione della Corte

La Corte riserva a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni della finanziaria impugnate dalla Regione. Nel merito delle disposizioni censurate, dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 111 e 153 dell’art. 1, in quanto tali norme introducevano vincoli di bilancio sulle Regioni a statuto speciale che avrebbero dovuto essere concordati con ciascuna Regione secondo i meccanismi previsti dai rispettivi statuti speciali.

Il principio

Le norme della legge finanziaria statale che incidono sull’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale devono rispettare le procedure consensuali previste dai rispettivi statuti. Lo Stato non può imporre unilateralmente vincoli di bilancio a Regioni che godono di una speciale garanzia costituzionale della propria autonomia finanziaria.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra Regioni a statuto speciale e ordinario in materia finanziaria?

Le cinque Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia) godono di un’autonomia finanziaria più ampia, garantita dai rispettivi statuti (approvati con legge costituzionale): in genere trattengono una quota maggiore del gettito fiscale prodotto nel loro territorio e hanno più libertà di spesa.

Cosa prevede il principio consensuale nei rapporti finanziari Stato-Regioni speciali?

Per modificare i meccanismi di finanziamento delle Regioni a statuto speciale non è sufficiente una legge ordinaria statale: occorre un accordo bilaterale tra Stato e singola Regione, da recepire con le procedure previste dallo statuto (spesso norme di attuazione adottate con decreto legislativo). Lo Stato non può imporre unilateralmente modifiche in peius.

I commi della finanziaria dichiarati incostituzionali erano già stati applicati?

Sì. La dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione (art. 136 Cost.). Le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia, con effetti anche sui rapporti pendenti non definitivamente conclusi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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