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La Corte dichiara irricevibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla “Lista consumatori CODACONS”: un’associazione-lista elettorale non è un potere dello Stato e non può essere parte di un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale.

Di cosa si tratta

Nelle settimane precedenti le elezioni politiche del 2006, la “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana” aveva contestato le decisioni del TAR del Lazio (in sede cautelare) e sostenuto che la fase di presentazione delle liste elettorali — inclusa la verifica dei requisiti di ammissione — dovesse essere soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non esclusivamente all’autodichia della Camera dei deputati. La lista aveva quindi promosso un ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

La “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana” ha promosso ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo sulla fase di ammissione delle liste elettorali e negando l’autodichia esclusiva della Camera dei deputati anche per tale fase prodromica.

La decisione della Corte

La Corte dichiara il ricorso irricevibile nella fase di ammissibilità. Una lista elettorale, anche se organizzata come associazione, non è un “potere dello Stato” ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è riservato ai soli organi (o complessi di organi) che esercitano poteri costituzionali dello Stato e sono in grado di esprimere in modo definitivo la volontà del potere cui appartengono.

Il principio

I soggetti legittimati a promuovere un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono esclusivamente gli organi o complessi di organi cui la Costituzione attribuisce direttamente o implicitamente il potere di esprimere in modo definitivo la volontà di un potere costituzionale. Le associazioni private, i partiti e le liste elettorali — ancorché svolgano funzioni rilevanti nel processo democratico — non hanno questa legittimazione.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

È il procedimento previsto dagli artt. 134 e 137 della Costituzione con cui la Corte Costituzionale risolve le controversie tra poteri dello Stato (Parlamento, Governo, autorità giurisdizionali) sulla titolarità di determinate funzioni costituzionali. È diverso dal giudizio di legittimità delle leggi.

Cosa è l’“autodichia” della Camera dei deputati in materia elettorale?

È il potere delle Camere di giudicare, in modo definitivo e insindacabile dal giudice ordinario, la validià delle elezioni dei propri membri (art. 66 Cost.). Comprende la verifica dei titoli di ammissione e le contestazioni sulle operazioni elettorali.

Le liste elettorali possono contestare le decisioni sulle ammissioni alle elezioni?

Sì, ma non davanti alla Corte Costituzionale tramite conflitto di attribuzioni. Possono ricorrere al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) per le fasi precedenti alla proclamazione degli eletti. Dopo la proclamazione, la competenza passa esclusivamente alla Camera dei deputati.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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