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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 33, comma 2, della legge antitrust n. 287/1990 (competenza esclusiva della Corte d’appello per le azioni risarcitorie da illeciti anticoncorrenziali). L’ordinanza di rimessione era carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
L’art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) attribuisce alla Corte d’appello competente per territorio la cognizione esclusiva delle azioni di risarcimento del danno da violazione delle norme antitrust. Il Giudice di pace di Maglie, investito di una causa tra un consumatore e una compagnia assicurativa, dubitava che questa attribuzione di competenza esclusiva violasse il diritto alla tutela giudiziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Maglie ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per l’irragionevolezza dell’attribuzione di competenza esclusiva alla Corte d’appello in materia risarcitoria antitrust.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il giudice rimettente si è limitato a prospettare una diversa opzione normativa (competenza del giudice di pace o del tribunale) senza argomentare perché la scelta del legislatore di affidarsi alla Corte d’appello sia costituzionalmente irragionevole.
Il principio
La scelta del legislatore di attribuire a un giudice specifico la competenza sulle controversie in materia di diritto della concorrenza rientra nella sua discrezionalità organizzativa. Il sindacato di costituzionalità su tale scelta è ammissibile solo se il giudice rimettente argomenta specificamente la manifesta irragionevolezza della soluzione adottata, non essendo sufficiente indicare una soluzione alternativa preferibile.
Domande e risposte
Perché la legge antitrust attribuisce la competenza alla Corte d’appello?
Per concentrare le controversie in materia di concorrenza davanti a giudici specializzati con esperienza nelle questioni economiche complesse. La Corte d’appello è anche il giudice di impugnazione delle decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Cosa succede se un consumatore vuole fare causa a un’impresa per danni da pratiche anticoncorrenziali?
Deve rivolgersi alla Corte d’appello territorialmente competente, indipendentemente dall’entità del danno. Questa regola è stata poi modificata dalla direttiva europea n. 2014/104/UE sui private enforcement antitrust, recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2017, che ha introdotto norme specifiche sulla competenza dei tribunali.
Un consumatore con un danno di piccolo importo può agire davanti al giudice di pace?
Non per illeciti antitrust: la competenza della Corte d’appello è esclusiva e non derogabile per valore. Questo può costituire un ostacolo pratico all’accesso alla giustizia per i piccoli danneggiati, problema poi affrontato con gli strumenti di tutela collettiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo
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