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La Corte dichiara infondata la questione sull’art. 41, primo comma, l. n. 18/1979. Il sorteggio della circoscrizione quando il candidato eletto in più circoscrizioni non eserciti l’opzione nel termine di otto giorni non viola il principio di uguaglianza né il diritto di elettorato passivo.
Di cosa si tratta
Umberto Bossi era stato eletto al Parlamento europeo in due circoscrizioni nelle elezioni del giugno 2004. Non avendo esercitato l’opzione nel termine di legge, l’Ufficio elettorale nazionale aveva proceduto al sorteggio. Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Artt. 22, ultimo comma, e 41, primo comma, l. 24 gennaio 1979, n. 18 (elezione PE), come modificata dalla l. n. 78/2004. Parametri: artt. 3, 51 e 97 Cost. Rimettente: Consiglio di Stato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione infondata. Il termine di otto giorni per l’opzione è perentorio e ragionevole; il sorteggio in caso di mancata opzione garantisce la celerità dell’insediamento del Parlamento europeo; non vi è lesione del diritto di elettorato passivo perché il candidato conserva comunque il mandato parlamentare, sia pure per la circoscrizione estratta.
Il principio
Il meccanismo di sorteggio per l’assegnazione della circoscrizione all’eletto al PE che non abbia esercitato l’opzione nel termine perentorio di legge è costituzionalmente legittimo: risponde all’esigenza di celere insediamento e non priva il candidato del mandato parlamentare.
Domande e risposte
Cosa succede se un candidato è eletto in due circoscrizioni al PE?
Deve dichiarare quale circoscrizione sceglie entro otto giorni dall’ultima proclamazione. In mancanza, l’Ufficio elettorale nazionale procede a sorteggio.
Il sorteggio viola il diritto di voto degli elettori?
No, secondo la Corte: gli elettori hanno scelto il candidato, e il sorteggio riguarda solo l’assegnazione formale alla circoscrizione, non incidendo sul mandato.
Il termine di otto giorni è troppo breve?
La Corte lo ritiene ragionevole, bilanciando il diritto del candidato di scegliere con l’esigenza di certezza e celerità nella composizione del Parlamento europeo.
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