Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della l.r. Abruzzo n. 45/2004 e n. 11/2005 in materia di inquinamento elettromagnetico. Le norme regionali che fissano limiti di esposizione e divieti di localizzazione di impianti più restrittivi di quelli statali violano la competenza concorrente in materia di governo del territorio e tutela della salute.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato la legge regionale abruzzese sull’inquinamento elettromagnetico per violazione della legge quadro statale n. 36/2001. La Regione sosteneva di poter fissare limiti più restrittivi a tutela della salute. Erano intervenute Telecom Italia Mobile, RAI e Vodafone.

La questione di legittimità costituzionale

Artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, e 17, comma 7, l.r. Abruzzo n. 45/2004 e artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, l.r. Abruzzo n. 11/2005. Parametro: art. 117, terzo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso in gran parte. Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme che fissano divieti generalizzati di localizzazione, limiti di esposizione diversi da quelli statali e poteri di ordinanza contingibile e urgente eccedenti la competenza regionale. Conferma che le Regioni possono disciplinare l’uso del territorio ma non possono alterare i valori-soglia fissati con legge statale.

Il principio

Le Regioni possono regolare la localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito del governo del territorio, ma non possono fissare limiti di esposizione elettromagnetica difformi da quelli statali né vietare in via preventiva e generalizzata la localizzazione di impianti a prescindere dal raggiungimento dei valori-soglia.

Domande e risposte

Chi fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici?

Lo Stato, ai sensi della l. n. 36/2001 e dei decreti ministeriali attuativi. Le Regioni non possono stabilire valori-soglia più o meno restrittivi.

Le Regioni possono regolare dove vengono installate le antenne?

Sì, nell’ambito del governo del territorio, purché i criteri localizzativi rispettino la pianificazione nazionale e non impediscano ingiustificatamente l’insediamento degli impianti.

Cosa succede se una legge regionale fissa limiti più restrittivi?

Viene dichiarata incostituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., come accaduto nel caso di specie alla l.r. Abruzzo n. 45/2004.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.