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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. L’attribuzione alle commissioni tributarie delle controversie sulle sanzioni per lavoro irregolare irrogate dall’Agenzia delle entrate non viola l’art. 102 Cost. né la VI disposizione transitoria.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Novara aveva chiesto se la giurisdizione tributaria, estesa dalla legge a tutte le sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, potesse comprendere controversie estranee alla materia fiscale come le sanzioni per lavoro irregolare.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non esclude le sanzioni di cui all’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 dalla giurisdizione tributaria. Parametri: artt. 102, secondo comma, e VI disp. trans. Cost. Rimettente: Comm. trib. prov. di Novara.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La giurisdizione speciale tributaria può essere mantenuta ed estesa purché vi sia connessione funzionale con la materia tributaria. L’irrogazione della sanzione da parte dell’Agenzia delle entrate integra un collegamento sufficiente.
Il principio
L’attribuzione alle commissioni tributarie di controversie sulle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle entrate non viola l’art. 102 Cost. quando esiste un collegamento funzionale con l’attività di accertamento fiscale dell’amministrazione finanziaria.
Domande e risposte
Davanti a quale giudice si impugna la sanzione per lavoro nero irrogata dall’Agenzia?
Davanti alla commissione tributaria provinciale, che ha giurisdizione su tutte le sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992.
Le giurisdizioni speciali possono essere estese dal legislatore?
Sì, entro i limiti della VI disposizione transitoria Cost. La Corte ammette l’ampliamento quando esiste connessione funzionale con la materia tipica del giudice speciale.
Cosa succede se la sanzione non ha carattere tributario?
La Corte non esclude la giurisdizione tributaria per il solo fatto che la sanzione attiene al diritto del lavoro, rilevando la natura soggettiva dell’organo irrogante.
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