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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 81 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 39 della legge finanziaria regionale dell’Abruzzo del 2005, che istituivano concorsi interni riservati al personale già in servizio per la copertura di posti dirigenziali. Tali procedure violano gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2005 della Regione Abruzzo prevedeva che il 60% dei posti vacanti di dirigente fosse coperto mediante concorso interno riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato questa e altre norme della stessa legge, sostenendo che le procedure selettive riservate violassero i principi costituzionali di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 35 e 39 della legge della Regione Abruzzo n. 6/2005, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione (uguaglianza, accesso paritario ai pubblici uffici, buon andamento e imparzialità della P.A.).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 39. Le procedure selettive interamente riservate al personale interno, senza apertura ai candidati esterni, violano il principio di accesso paritario agli impieghi pubblici. Per le restanti norme impugnate (artt. 21, 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203), intervenuta rinuncia da parte dello Stato o abrogazione regionale, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio.

Il principio

I concorsi pubblici devono essere aperti anche a candidati esterni: procedure selettive interamente riservate al personale interno, senza possibilità di partecipazione da parte di soggetti terzi, ledono il diritto di accesso paritario ai pubblici uffici (art. 51 Cost.) e il principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che richiede la selezione del candidato più idoneo indipendentemente dal rapporto di lavoro preesistente.

Domande e risposte

Sono sempre vietati i concorsi riservati al personale interno?

La giurisprudenza costituzionale ammette alcune eccezioni limitate per concorsi interni, ma solo in presenza di circostanze particolari e nella misura in cui non escludano totalmente i candidati esterni. Una riserva del 60% dei posti senza accesso esterno è stata ritenuta eccessiva.

Cosa prevede l’art. 97 Cost. sulla selezione del personale pubblico?

L’art. 97 Cost. stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Il concorso garantisce la scelta dei candidati più capaci attraverso una valutazione imparziale, realizzando così il principio di buon andamento della P.A.

Cosa è successo alle altre norme della legge finanziaria abruzzese impugnate?

Per gli artt. 21, 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203, la Regione aveva nel frattempo abrogato o modificato le disposizioni oppure lo Stato aveva rinunciato alle censure; la Corte ha pertanto dichiarato estinto il giudizio su queste norme.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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