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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Procura della Repubblica di Roma contro la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che aveva rifiutato il coordinamento degli accertamenti tecnici sulla Toyota e aveva svolto in modo autonomo perizie irripetibili sull’autovettura.
Di cosa si tratta
Nel 2005 era arrivata in Italia la Toyota a bordo della quale furono uccisi la giornalista Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. La Commissione parlamentare di inchiesta aveva acquisito il veicolo, disposto accertamenti tecnici irripetibili e rifiutato il coordinamento con la Procura di Roma. La Procura sosteneva che questo comportamento impedisse lo svolgimento delle proprie indagini penali.
La questione di legittimità costituzionale
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, chiedendo l’annullamento della nota del 21 settembre 2005 e dell’atto del 17 settembre 2005. Fase: ammissibilità.
La decisione della Corte
La Corte dichiara il conflitto ammissibile. La Procura ha legittimazione soggettiva in quanto titolare dell’obbligo costituzionale di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.). La Commissione parlamentare ha legittimazione passiva in quanto, ex art. 82 Cost., esercita in via definitiva il potere di inchiesta parlamentare. Sussiste anche il presupposto oggettivo: la Procura denuncia una concreta menomazione della propria sfera di attribuzioni.
Il principio
La Procura della Repubblica è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione quando una Commissione parlamentare di inchiesta, svolgendo accertamenti tecnici irripetibili su prove essenziali per le indagini penali in corso, impedisce all’autorità giudiziaria di esercitare le proprie funzioni costituzionali.
Domande e risposte
La Commissione parlamentare di inchiesta ha gli stessi poteri della magistratura?
No: la Commissione ha poteri ispettivi analoghi a quelli della magistratura inquirente (art. 82, comma 2, Cost.), ma le sue attività non costituiscono atti processuali penali e non producono prove utilizzabili nel processo penale. Il rischio del conflitto è proprio la distruzione di prove irripetibili da parte di chi non può raccoglierle per il processo.
Cosa è un atto irripetibile in ambito penale?
Un accertamento tecnico che non può essere ripetuto in seguito nella stessa forma (es. rilevamento di tracce biologiche, analisi distruttive). Deve essere svolto con le garanzie del contraddittorio (art. 360 c.p.p.) pena l’inutilizzabilità in giudizio.
Come si è concluso il conflitto?
La Corte si è pronunciata nel merito con la sentenza n. 231/2006, che ha accolto parzialmente il conflitto riconoscendo la menomazione delle attribuzioni della Procura e delimitando i poteri della Commissione rispetto a quelli dell’autorità giudiziaria.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.