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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Catania contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Alberto Acierno. Il giudice può contestare l’insindacabilità parlamentare se ritiene che le dichiarazioni non siano connesse all’esercizio delle funzioni.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Catania (sez. dist. di Giarre) stava giudicando l’on. Alberto Acierno per diffamazione aggravata nei confronti di Macaluso Antonino. La Camera dei deputati aveva deliberato, con la votazione del 4 dicembre 2003, che le dichiarazioni imputate ad Acierno erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava questa delibera, ritenendo che le dichiarazioni fossero state rese in un contesto extraistituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catania sez. dist. di Giarre ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 4 dicembre 2003. Fase: ammissibilità del conflitto.
La decisione della Corte
La Corte dichiara il conflitto ammissibile. Sussistono entrambi i presupposti: il Tribunale ha legittimazione soggettiva come organo giurisdizionale indipendente; la Camera ha legittimazione passiva come titolare della funzione di dichiarare l’insindacabilità ex art. 68 Cost.; il conflitto ha ad oggetto la concreta spettanza dell’attribuzione di dichiarare insindacabili le opinioni del deputato. La Corte dispone la notifica del ricorso alla Camera per il prosieguo del giudizio.
Il principio
Il Tribunale penale è legittimato a promuovere conflitto di attribuzione contro la delibera parlamentare di insindacabilità quando sussistano dubbi fondati sulla connessione delle dichiarazioni imputate con l’esercizio delle funzioni parlamentari; tale conflitto è ammissibile in sede di vaglio preliminare se vi è materia di conflitto da risolvere.
Domande e risposte
Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
Protegge i parlamentari da responsabilità civile e penale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni: discorsi parlamentari, votazioni, atti compiuti nella veste di parlamentare, e — secondo la giurisprudenza della Corte — le dichiarazioni extra moenia che siano “nesso funzionale” con un atto parlamentare precedente.
Quando una dichiarazione fuori dal Parlamento è coperta dall’insindacabilità?
Quando è sostanzialmente riproduttiva di un atto parlamentare: intervento in aula, interrogazione, interpellanza. Non basta il generico svolgimento di attività politica; deve esserci un atto parlamentare identificabile a cui la dichiarazione si ricollega.
Come si conclude un conflitto di attribuzione sull’insindacabilità?
La Corte, dopo il contradditorio, accerta se i presupposti dell’art. 68 Cost. sussistono. Se non sussistono, annulla la delibera parlamentare e il processo penale può proseguire.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.