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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dai delegati del Comune di San Michele al Tagliamento contro l’Ufficio centrale per il referendum, che aveva dichiarato respinta la proposta referendaria per il distacco dalla Regione Veneto. I ricorrenti non avevano attribuzioni costituzionalmente garantite da tutelare in quella fase del procedimento.

Di cosa si tratta

Il Comune di San Michele al Tagliamento aveva promosso un referendum per il proprio distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il referendum si era svolto, ma l’Ufficio centrale per il referendum aveva dichiarato la proposta respinta perché i voti favorevoli (4.844) erano inferiori alla maggioranza degli elettori iscritti (oltre 5.400). I delegati del Comune avevano impugnato tale provvedimento contestando la regola della maggioranza degli iscritti.

La questione di legittimità costituzionale

I delegati del Comune di San Michele al Tagliamento hanno proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum, chiedendo anche la declaratoria di illegittimità dell’art. 45, secondo comma, l. n. 352/1970 in riferimento agli artt. 2, 3, 48 e 132 Cost. Fase: ammissibilità.

La decisione della Corte

La Corte dichiara il conflitto inammissibile. Mancano entrambi i presupposti. Sul piano soggettivo, i delegati comunali non avevano nella fase di proclamazione dei risultati attribuzioni costituzionalmente garantite. Sul piano oggettivo, i ricorrenti non lamentavano una lesione di proprie attribuzioni bensì chiedevano sostanzialmente una pronuncia di incostituzionalità in via diretta, strumento non consentito nel conflitto di attribuzione.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è inammissibile quando il ricorrente non è titolare di attribuzioni costituzionalmente garantite nella fase procedimentale contestata, e quando le doglianze si risolvono in una richiesta di dichiarazione di incostituzionalità in via d’azione, non ammessa in sede di conflitto.

Domande e risposte

Come funziona il referendum per il distacco di un Comune da una Regione?

L’art. 132, secondo comma, Cost. prevede che le popolazioni interessate siano sentite. Il quorum richiesto dall’art. 45, l. n. 352/1970 era la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune — soglia più alta del semplice quorum di partecipazione.

Il quorum degli iscritti era già stato contestato in passato?

Sì: la sent. n. 334/2004 aveva dichiarato incostituzionale l’art. 42 l. n. 352/1970 in parte. La questione del quorum dell’art. 45 però è rimasta aperta nel 2006, non essendo stata risolta attraverso il conflitto di attribuzione.

Il Comune poté in seguito distaccarsi dalla Regione Veneto?

No. Il procedimento non si è concluso con il distacco, e il Comune è rimasto parte della Regione Veneto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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