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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Nuoro: dopo le ordinanze di rimessione sulle norme sull’espulsione degli stranieri, il legislatore è intervenuto più volte modificando la disciplina. Il giudice deve rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Nuoro aveva sollevato questioni di legittimità sull’art. 13 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), modificato dalla legge Bossi-Fini (l. n. 189/2002), lamentando che l’immediata esecutività del decreto di espulsione e l’assenza di un contraddittorio effettivo nel giudizio di opposizione violassero il diritto di difesa e il giusto processo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Nuoro ha impugnato l’art. 13, commi 3, 4, 5-bis e 8, e l’art. 13-bis del d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 101, 111 e 113 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Nuoro (12 dicembre 2003 e 21 giugno 2004).

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nuoro. Dopo le ordinanze di rimessione la disciplina delle espulsioni è stata modificata in più occasioni; il giudice deve verificare se le questioni mantengano rilevanza nel giudizio principale alla luce della normativa sopravvenuta.

Il principio

Il mutamento del quadro normativo intervenuto dopo la rimessione degli atti impone alla Corte di restituire la questione al giudice a quo, affinché questi rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce delle nuove disposizioni.

Domande e risposte

Il decreto di espulsione del prefetto era immediatamente esecutivo?

Sì, nella versione del T.U. contestata: l’espulsione era immediatamente eseguita con accompagnamento alla frontiera, e il giudizio di opposizione interveniva successivamente al rimpatrio, rendendo spesso il ricorso privo di effetti pratici.

Lo straniero aveva diritto di essere sentito dal giudice prima dell’espulsione?

Nella versione contestata la legge Bossi-Fini aveva eliminato il diritto all’audizione personale nel giudizio di opposizione, sostituendolo con una convalida giurisdizionale “inaudita altera parte”. Il Tribunale di Nuoro denunciava questa compressione del contraddittorio.

Come è cambiata la disciplina negli anni successivi?

Numerosi interventi legislativi e pronunce della Corte hanno progressivamente rafforzato le garanzie procedurali dello straniero espulso, anche in conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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