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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione: il regime ICI per i fabbricati di gruppo D senza rendita catastale, che calcola la base imponibile sul valore contabile anziché sulla rendita presunta, è ragionevolmente giustificato dalla certezza del valore contabile e dalla specificità degli immobili industriali.

Di cosa si tratta

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale, tipicamente industriali) privi di rendita catastale e posseduti interamente da imprese, il d.lgs. n. 504/1992 prevedeva che la base imponibile ICI fosse il valore contabile rivalutato, non la rendita presunta come per gli altri immobili. La s.n.c. Grandinetti di Ancona sosteneva che questa differenza generasse un’ingiustificata disparità di trattamento.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Ancona ha impugnato gli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 504/1992 in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: CTP Ancona (19 settembre 2003).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. La scelta del legislatore di usare il valore contabile (anziché la rendita presunta dei fabbricati similari) come base imponibile per i fabbricati D di impresa è razionalmente giustificata: il valore contabile è immediatamente disponibile, specifico per ogni immobile, stabile (non retroattivamente modificabile), e in molti casi inferiore alla rendita presunta, con un effetto favorevole per il contribuente.

Il principio

Il legislatore può legittimamente differenziare la base imponibile ICI per i fabbricati di gruppo D posseduti da imprese, utilizzando il valore contabile in luogo della rendita catastale presunta, quando tale scelta sia assistita da una giustificazione razionale legata alle caratteristiche specifiche di tali immobili.

Domande e risposte

Come si calcolava l’ICI per un capannone industriale senza rendita catastale?

Sulla base del costo di acquisto o di costruzione risultante dalle scritture contabili dell’impresa, rivalutato con coefficienti ministeriali, fino all’anno di attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio.

Con l’IMU le regole sono cambiate?

Sì: l’IMU (che ha sostituito l’ICI per i fabbricati non abitativi) ha mantenuto un criterio simile per i fabbricati di gruppo D senza rendita, calcolando la base imponibile sul valore contabile aumentato dei ratei di ammortamento.

La rendita catastale retroagisce quando viene assegnata?

No, secondo l’Avvocatura erariale e la Corte: l’attribuzione della rendita ha effetti costitutivi, non retroattivi. L’imposta pagata in base al valore contabile per gli anni precedenti è definitiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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