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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Udine sull’art. 420-ter c.p.p. e sull’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace), nella parte in cui escludono l’applicazione della norma sull’impedimento dell’imputato nel procedimento davanti al giudice di pace. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la questione.

Di cosa si tratta

Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, l’art. 420-ter c.p.p. (che consente il rinvio dell’udienza in caso di impedimento dell’imputato) non è applicabile per espressa esclusione dell’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000. Il Giudice di pace di Udine riteneva che ciò creasse una disparità di trattamento rispetto al processo ordinario, a danno del diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale degli artt. 420-ter c.p.p. e 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sollevata dal Giudice di pace di Udine in riferimento agli artt. 2, 3, 24 commi 1 e 2, e 111 commi 2 e 4, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non aveva motivato in modo adeguato né la rilevanza della questione nel caso concreto, né la non manifesta infondatezza dei profili di incostituzionalità denunciati.

Il principio

La manifesta inammissibilità colpisce le questioni di costituzionalità le cui ordinanze di rimessione non illustrino in modo specifico e argomentato né la rilevanza né la non manifesta infondatezza, limitandosi a enunciare generici profili di disparità di trattamento.

Domande e risposte

Che cos’è l’art. 420-ter c.p.p.?

L’art. 420-ter c.p.p. prevede che, in caso di assoluto impedimento a comparire dell’imputato o del suo difensore, il giudice rinvii l’udienza. È una garanzia del diritto di difesa nel processo penale ordinario.

Perché questa norma non si applica davanti al giudice di pace?

L’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 esclude espressamente l’applicazione dell’art. 420-ter c.p.p. nel procedimento penale davanti al giudice di pace, che ha regole processuali proprie più semplificate.

Chi è il giudice di pace in materia penale?

Il giudice di pace ha competenza penale per i reati meno gravi (ingiurie, lesioni lievissime, danneggiamenti, ecc.). La sua procedura è disciplinata dal d.lgs. n. 274/2000, più snella rispetto al rito ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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