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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’addizionale regionale all’IRPEF della Regione Marche che prevedeva, per il 2003, un’aliquota superiore all’1,4% in misura progressiva. Le Regioni possono articolare l’addizionale in modo progressivo senza violare la riserva statale in materia tributaria né il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

La Regione Marche aveva fissato per il 2003 un’addizionale regionale IRPEF con aliquote differenziate per scaglioni di reddito, superiori all’1,4% massimo dell’epoca. La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva dubitato che ciò violasse la competenza esclusiva statale in materia tributaria e i principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35, e della relativa tabella A, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno in riferimento agli artt. 3, 16, 41, 53, 117 comma 2 lett. e), 119 comma 2 e 120 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. La progressività nell’addizionale regionale è ammissibile, in quanto la riserva statale sull’IRPEF non impedisce alla Regione di articolare per scaglioni l’aliquota addizionale; né risultano violati il diritto alla libertà di circolazione, la libertà di iniziativa economica o i principi di coordinamento del sistema tributario.

Il principio

Le Regioni possono determinare in modo progressivo l’addizionale regionale all’IRPEF senza violare la riserva statale in materia di sistema tributario, purché rispettino i limiti massimi fissati dalla legge statale e non introducano trattamenti discriminatori basati sulla residenza.

Domande e risposte

Che cos’è l’addizionale regionale all’IRPEF?

È una quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che le Regioni possono applicare in aggiunta all’IRPEF statale, entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

Le Regioni possono modulare l’addizionale per fasce di reddito?

Sì, secondo questa sentenza. La progressività è compatibile con il sistema costituzionale, in quanto esprime il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.

Cosa succede se una Regione supera i limiti statali dell’addizionale?

La norma regionale eccedente sarebbe incostituzionale per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che riserva allo Stato la disciplina del sistema tributario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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