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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge regionale abruzzese sui servizi pubblici locali a rilevanza economica. In particolare, è incostituzionale la norma che derogava al divieto di partecipazione alle gare per le società a capitale misto senza applicare il regime transitorio statale.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva disciplinato i servizi pubblici locali a rilevanza economica, introducendo regole in parte differenti da quelle statali (art. 113 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche). Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato varie disposizioni della L. reg. Abruzzo 23/2004 sui servizi pubblici locali, lamentando la violazione dell’art. 117 commi 1 e 2 lett. e) Cost. (tutela della concorrenza) e di altri parametri costituzionali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionale l’art. 7 comma 4 lett. b) L. reg. 23/2004, nella parte in cui non prevedeva l’applicazione del regime transitorio statale per le società a capitale misto. Dichiara inammissibili alcune questioni per carenza di motivazione. Dichiara non fondate le restanti censure.
Il principio
La tutela della concorrenza nei servizi pubblici locali è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato; le regioni non possono derogare al regime transitorio statale né introdurre norme che alterino le condizioni di accesso al mercato in modo diforme dalla disciplina statale.
Domande e risposte
Cosa sono i servizi pubblici locali a rilevanza economica?
Sono i servizi erogati dagli enti locali (acqua, gas, rifiuti, trasporto pubblico locale) che hanno un rilievo economico e competitivo, e che per questo sono soggetti alle regole sulla concorrenza.
Qual è la competenza statale in materia?
La tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lett. e) Cost.); le regioni possono solo disciplinare aspetti organizzativi nel rispetto della cornice statale.
Cosa è il regime transitorio per le società a capitale misto?
È la disciplina che consente alle società già affidatarie di servizi pubblici di continuare a gestirli per un periodo limitato prima di essere soggette all’obbligo di gara, garantendo la transizione verso il mercato concorrenziale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Tutela della concorrenza e riparto legislativo
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.