Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulle norme che disciplinano la valutazione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense. Il rimettente ha impugnato disposizioni che non erano state applicate nel caso concreto, difettando la rilevanza.
Di cosa si tratta
Due candidate agli esami di abilitazione forense del 2003 presso la Corte d’appello di Bologna erano state escluse per avere ottenuto nelle prove scritte un punteggio inferiore a 90. Avevano impugnato l’esclusione, lamentando la mancanza di motivazione e la non trasparenza dei criteri di correzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 comma 5, 24 comma 1 e 17-bis comma 2 del R.D. 37/1934 (come modificato dal D.L. 112/2003) in materia di valutazione delle prove dell’esame forense, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Le norme impugnate erano quelle introdotte dal D.L. 112/2003, ma gli esami contestati risalivano al dicembre 2003, quando il decreto era già in vigore. Tuttavia, il TAR non ha verificato quale normativa fosse stata concretamente applicata dalla commissione esaminatrice, rendendo la rilevanza della questione incerta.
Il principio
La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale esige che la norma impugnata sia stata effettivamente applicata nel giudizio a quo. Non è sufficiente che la norma fosse in vigore al momento dei fatti: il giudice rimettente deve verificare che essa abbia concretamente disciplinato la fattispecie.
Domande e risposte
Come funziona l’esame di abilitazione forense?
L’esame si compone di tre prove scritte (parere motivato su questione di diritto civile, parere motivato su questione di diritto penale, redazione di un atto giudiziario) e di una prova orale. Per accedere all’orale occorre superare le scritte con un punteggio minimo complessivo.
Cosa aveva cambiato il D.L. 112/2003?
Il decreto aveva modificato la procedura di correzione degli elaborati scritti, introducendo il meccanismo della doppia correzione e stabilendo punteggi minimi per l’ammissione all’orale.
Perché la questione era inammissibile?
Perché il TAR non aveva accertato quale normativa (quella precedente o quella nuova) fosse stata concretamente applicata dalla commissione esaminatrice nella sessione del 2003, rendendo incerta la rilevanza delle disposizioni impugnate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.