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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia e sull’uso della lingua slovena nei procedimenti giudiziari. Il rimettente non ha verificato se la parte avesse effettivamente diritto a tale tutela nel caso concreto.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Trieste era stato adito con un atto redatto in lingua slovena dal legale rappresentante di una cooperativa con sede in Padriciano (Trieste). La L. 38/2001 garantisce alla minoranza linguistica slovena il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con le autorità pubbliche, ma solo nelle zone individuate dalla legge.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c. in combinato con gli artt. 4 e 8 L. 38/2001, nella parte in cui limitano al territorio individuato dalla legge l’uso della lingua slovena nei procedimenti giudiziari, in riferimento agli artt. 2, 3 e 6 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha verificato se la parte avesse effettivamente diritto alla tutela della minoranza linguistica nel caso concreto e se il territorio di Padriciano rientrasse o meno nell’ambito applicativo della L. 38/2001.

Il principio

Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale su norme a tutela di minoranze linguistiche, il giudice rimettente deve accertare se la parte nel giudizio a quo rientri concretamente nella categoria tutelata e se il luogo del procedimento ricada nell’ambito territoriale della norma.

Domande e risposte

Cosa prevede la L. 38/2001?

La legge 38/2001 tutela la minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia, garantendo ai suoi appartenenti il diritto di usare la lingua slovena nei rapporti con le autorità pubbliche (amministrative e giudiziarie) nelle zone individuate dalla legge stessa.

Cos’è l’art. 6 della Costituzione?

Stabilisce che «la Repubblica tutela le minoranze linguistiche». È il fondamento costituzionale della tutela delle minoranze linguistiche storiche (sloveni, tedeschi, ladini, ecc.).

Perché la questione era inammissibile?

Il Tribunale non aveva verificato se la parte nel giudizio (il legale rappresentante della cooperativa) fosse effettivamente un appartenente alla minoranza slovena e se la sede della cooperativa rientrasse nel territorio tutelato dalla L. 38/2001.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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