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La Corte dichiara inammissibile il ricorso sulla lettera h) e cessata la materia del contendere sulla lettera d), a causa di modifiche normative intervenute nelle more del giudizio. La Provincia di Trento aveva impugnato le norme statali sull’espropriazione per pubblica utilità che introducevano regole direttamente applicabili nelle province autonome.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato alcune disposizioni del D.Lgs. 302/2002, che modificava il Testo Unico sulle espropriazioni (D.P.R. 327/2001), lamentando che lo Stato avesse regolato la materia espropriativa anche per le province autonome, invadendo competenze garantite dallo Statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato in via principale l’art. 1 comma 1 lett. d) e h) del D.Lgs. 302/2002 per violazione degli artt. 8 e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e dell’art. 117 comma 6 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione relativa alla lett. h) per difetto di interesse, poiché la norma non era applicabile alla Provincia di Trento. Dichiara cessata la materia del contendere sulla lett. d) per sopravvenuta modifica legislativa che aveva adeguato la norma alle competenze provinciali.
Il principio
Quando una modifica normativa sopravvenuta nel corso del giudizio costituzionale elimina il contrasto con la Costituzione contestato dal ricorrente, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, senza esaminare il merito.
Domande e risposte
Cosa sono le province autonome?
Trento e Bolzano sono province autonome dotate di competenze legislative più ampie delle regioni ordinarie, garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Cos’è il Testo Unico sulle espropriazioni?
È il D.P.R. 327/2001, che codifica le regole sull’espropriazione per pubblica utilità: procedimento, indennizzi, opposizioni.
Cosa significa cessazione della materia del contendere?
Significa che, nel corso del giudizio costituzionale, il problema è stato risolto altrimenti (in genere dal legislatore), rendendo inutile la pronuncia nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative
- Art. 42 della Costituzione — Proprietà privata e suo limite
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