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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 9 L. 289/2002 (condono fiscale integrale). Come nel parallelo caso dell’art. 15, il rimettente non ha identificato con sufficiente precisione la disposizione concretamente applicata nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

Il GIP del Tribunale di Verona era investito di una richiesta di archiviazione per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), con imposta evasa superiore a 103.291,38 euro. Il PM aveva chiesto l’archiviazione perché la società aveva aderito al condono fiscale integrale ex art. 9 L. 289/2002.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 L. 289/2002, nella parte in cui prevede la non punibilità di taluni reati tributari per effetto del condono, in riferimento agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di specificazione della disposizione impugnata concretamente applicata, analogamente a quanto deciso con l’ordinanza n. 18/2006.

Il principio

L’inammissibilità per mancata individuazione della specifica disposizione applicata nel giudizio a quo riguarda anche i casi in cui il giudice rimettente impugni un intero articolo di legge senza precisare quale comma o parte sia effettivamente rilevante.

Domande e risposte

Cosa è l’art. 9 L. 289/2002?

Era la norma che disciplinava il «condono fiscale integrale», consentendo al contribuente di regolarizzare la propria posizione tributaria versando un importo determinato e ottenendo la non punibilità per i reati tributari commessi.

Cos’è la dichiarazione infedele?

È il reato previsto dall’art. 4 D.Lgs. 74/2000, che si configura quando il contribuente presenta una dichiarazione con elementi attivi inferiori o passivi superiori a quelli reali, con imposta evasa superiore a determinate soglie.

Qual è la soglia per la dichiarazione infedele?

Al momento dei fatti, la soglia era di 103.291,38 euro di imposta evasa. Il D.Lgs. 158/2015 ha successivamente modificato le soglie.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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