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Il TAR Sicilia – Catania, con ventinove ordinanze, aveva contestato la norma che accentra nel TAR Lazio il contenzioso sulle ordinanze commissariali nelle emergenze (d.l. n. 245/2005). La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 237/2007 che aveva già risolto la medesima questione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania aveva sollevato con ventinove distinte ordinanze questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 convertito dalla legge n. 21/2006, che attribuisce al TAR Lazio la competenza esclusiva sulle ordinanze adottate dai commissari delegati nelle situazioni di emergenza dichiarata. I giudizi riguardavano il contenzioso relativo alla gestione dell’emergenza rifiuti in Sicilia e ad altri interventi commissariali nella Regione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia – Catania, con ventinove ordinanze, ha sollevato, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione e all’art. 23 dello statuto della Regione siciliana, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 convertito.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i ventinove giudizi e dichiara le questioni manifestamente infondate, richiamando integralmente la sentenza n. 237/2007 che aveva già escluso la fondatezza di analoghi dubbi sulle medesime norme. Le medesime ragioni che avevano giustificato la concentrazione della competenza nel TAR Lazio — specialità del regime emergenziale, carattere governativo degli atti, esigenza di uniformità — si applicano anche ai giudizi promossi dal TAR Sicilia.
Il principio
Quando una questione di legittimità costituzionale è già stata decisa dalla Corte con declaratoria di non fondatezza in una pronuncia immediatamente anteriore e le questioni sono identiche o analoghe, la Corte dichiara la manifesta infondatezza, evitando la reiterazione del medesimo scrutinio nel merito.
Domande e risposte
Perché lo stesso TAR Sicilia aveva sollevato ventinove ordinanze distinte sulla stessa norma?
Perché si trattava di ventinove procedimenti distinti, ciascuno relativo a un diverso atto commissariale impugnato: ogni giudice ha il dovere di sollevare la questione nel procedimento di propria competenza, anche se altri giudici hanno già sollevato questioni identiche. La riunione e la decisione collettiva sono una facoltà della Corte.
Qual era la differenza rispetto all’ordinanza n. 417/2007?
L’ordinanza n. 417/2007 riguardava il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (secondo grado); la n. 418/2007 riguardava il TAR Sicilia – Catania (primo grado), che aveva sollevato le questioni in ventinove procedimenti paralleli. Il parametro era leggermente più ampio (artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost. invece di artt. 3, 24, 125), ma le questioni erano sostanzialmente identiche.
La norma che accentra la competenza al TAR Lazio è ancora in vigore?
La norma originaria del d.l. n. 245/2005 era legata all’emergenza rifiuti in Campania, ma il principio di concentrazione della competenza al TAR Lazio per i provvedimenti commissariali nelle emergenze ha trovato applicazione sistematica e è stato confermato dalla giurisprudenza successiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato per la disparità nel riparto di competenza
- Art. 24 della Costituzione — diritto alla tutela giurisdizionale, parametro evocato per l’accentramento della competenza
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge, parametro evocato per la deroga alle regole ordinarie di competenza
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e imparzialità del giudice, parametro aggiuntivo evocato dal TAR Sicilia
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