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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il GIP del Tribunale di Milano aveva riproposto il conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati sulla delibera di insindacabilità dell’on. Taormina (dichiarazioni nel processo di Cogne), già dichiarato improcedibile per tardivo deposito degli atti. La Corte conferma: il potere di agire nel conflitto è consumato dalla prima proposizione; la riproposizione è inammissibile.

Di cosa si tratta

Nel 2005 la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni dell’on. Carlo Taormina — avvocato difensore nel processo di Cogne — nei confronti del tenente colonnello L.G., comandante del RIS dei Carabinieri, che lo aveva querelato per diffamazione. Il GIP del Tribunale di Milano, che stava giudicando Taormina per diffamazione a mezzo stampa, aveva sollevato un primo conflitto (ord. n. 378/2006, dichiarato ammissibile) che era poi stato dichiarato improcedibile (ord. n. 134/2007) per tardivo deposito degli atti notificati alla Camera.

La questione

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ricorso depositato il 18 luglio 2007, ha riproposto nei confronti della Camera dei deputati il medesimo conflitto di attribuzione già dichiarato improcedibile, sostenendo che la riproposizione fosse ammissibile perché la Corte non si era pronunciata nel merito e l’interesse a ricorrere persisteva, essendo la situazione processuale rimasta immutata.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, applicando il medesimo principio già enunciato nell’ordinanza n. 413/2007: la ratio del divieto di riproposizione del conflitto risiede nell’«esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti». Una pronuncia di improcedibilità per tardivo adempimento degli atti processuali consuma il potere di agire nel conflitto, senza che rilevi l’assenza di una pronuncia nel merito.

Il principio

Nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il potere di agire si consuma con la proposizione del primo ricorso: la successiva pronuncia di improcedibilità per vizi procedurali ha carattere definitivo, senza possibilità di riproposizione, anche quando la Corte non si sia ancora pronunciata nel merito del conflitto. L’esigenza di certezza dei rapporti costituzionali prevale sull’interesse del potere ricorrente a ottenere una decisione di merito.

Domande e risposte

Perché il GIP di Milano riteneva ammissibile la riproposizione del conflitto?

Sosteneva che la pronuncia di improcedibilità non avesse deciso il conflitto nel merito, lasciando aperta la questione se le dichiarazioni di Taormina fossero o meno opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. L’immutata situazione processuale — con il procedimento penale ancora pendente — avrebbe giustificato una nuova proposizione.

Qual era il merito del conflitto?

Il conflitto verteva sulla delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni di Taormina relative al tenente colonnello L.G., accusato di aver manomesso un reperto nel processo di Cogne. Il GIP riteneva che tali dichiarazioni non fossero connesse all’esercizio di funzioni parlamentari, ma solo all’attività di avvocato difensore.

La vicenda di Cogne ha avuto altri sviluppi costituzionali?

Il caso Taormina è uno dei numerosi conflitti di attribuzione sorti negli anni 2000 in relazione all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. sull’insindacabilità parlamentare, in cui la Corte ha dovuto più volte precisare i confini del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e l’esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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