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Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva contestato la norma che concentra nel TAR Lazio la giurisdizione sulle ordinanze dei commissari delegati per le emergenze. La Corte dichiara le questioni principali manifestamente infondate — già decise con sentenza n. 237/2007 — e manifestamente infondata anche la questione sul comma 2-quater in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.
Di cosa si tratta
L’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 (conv. dalla legge n. 21/2006), introdotto per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, ha attribuito al TAR Lazio la competenza esclusiva a giudicare le ordinanze adottate dai commissari delegati nelle situazioni di dichiarata emergenza, anche quando tali ordinanze producono effetti in altre Regioni. Il Consorzio Olimpo del Comune di Palermo era destinatario di un’ordinanza del Sindaco di Palermo (nella qualità di commissario delegato per l’emergenza traffico) e aveva adito il TAR Sicilia, che si era dichiarato competente; il Comune aveva impugnato la decisione davanti al Consiglio di giustizia amministrativa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all’art. 23 dello statuto regionale siciliano, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 convertito.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni sui commi 2-bis, 2-ter e 2-quater manifestamente infondate, richiamando la propria sentenza n. 237/2007 che aveva già escluso la fondatezza di analoghi dubbi. La concentrazione della competenza nel TAR Lazio è giustificata dalla ratio delle situazioni di emergenza, in cui i provvedimenti commissariali — anche se con efficacia territorialmente limitata — sono emanati da organi governativi centrali e inseriti in un sistema unitario di gestione dell’emergenza.
Il principio
L’attribuzione al TAR Lazio della competenza esclusiva sulle ordinanze commissariali adottate in situazioni di emergenza non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) né l’art. 125 Cost.: l’unitarietà del sistema di gestione dell’emergenza e la natura governativa degli atti costituiscono ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di riparto territoriale della giurisdizione amministrativa.
Domande e risposte
Perché le ordinanze commissariali nelle emergenze sono affidate al TAR Lazio?
Perché i commissari delegati sono organi governativi che operano in base a poteri delegati dal Presidente del Consiglio, nell’ambito di un sistema centrale di protezione civile. Accentrare il contenzioso a Roma consente una trattazione uniforme e coerente delle controversie legate allo stesso stato di emergenza.
Qual era la posizione del Consiglio di giustizia amministrativa siciliano?
Riteneva che la norma creasse una disparità ingiustificata tra i destinatari delle ordinanze commissariali (costretti ad adire il TAR Lazio) e i destinatari di provvedimenti analoghi adottati dagli enti territoriali ordinari (che possono adire il TAR locale). Considerava anche irrazionale che lo spostamento di competenza fosse solo parziale, escludendo i decreti che dichiarano lo stato di emergenza.
Perché la Corte ha confermato la legittimità della norma?
Perché le situazioni di emergenza giustificano deroghe agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione: la specialità del regime emergenziale, il carattere governativo degli atti e l’esigenza di uniformità decisionale sono ragioni idonee a escludere l’irragionevolezza della scelta legislativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato per la disparità di trattamento tra destinatari di ordinanze commissariali e ordinarie
- Art. 24 della Costituzione — diritto alla tutela giurisdizionale, parametro evocato per la concentrazione della competenza nel TAR Lazio
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge, parametro evocato per la deroga ai criteri ordinari di competenza
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