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Il Giudice tutelare di Treviso aveva sollevato questione sull’art. 12 della legge n. 194/1978 (interruzione volontaria di gravidanza della minorenne), lamentando che la norma gli imponesse di autorizzare l’IVG senza alcun potere discrezionale, in violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: era stata sollevata dopo che il giudice aveva già emesso l’autorizzazione.
Di cosa si tratta
L’art. 12 della legge n. 194/1978 prevede che la minorenne che voglia interrompere la gravidanza senza il consenso dei genitori possa richiedere l’autorizzazione al giudice tutelare. Il giudice, sentita la donna, può autorizzare l’IVG quando ritenga che vi siano gravi motivi che rendono sconsigliabile consultare i genitori e valuti la consapevolezza della scelta della minore. Il Giudice tutelare di Treviso aveva già autorizzato l’interruzione di una minorenne — in prossimità del termine massimo — e solo successivamente aveva sollevato la questione di costituzionalità, lamentando di essere stato costretto ad autorizzare senza poter esercitare alcun potere discrezionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento all’art. 111, sesto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 194/1978, nella parte in cui prevedrebbe che il giudice tutelare debba emanare un provvedimento autorizzativo non motivato e privo di discrezionalità.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La questione era stata sollevata dopo che il giudice rimettente aveva già autorizzato la minorenne all’interruzione della gravidanza, facendo applicazione della norma censurata. Avendo già esaurito il proprio potere al riguardo, un’eventuale pronuncia di incostituzionalità sarebbe stata del tutto ininfluente sul procedimento ormai concluso.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è priva di rilevanza quando il giudice rimettente l’ha sollevata dopo aver già adottato il provvedimento che applicava la norma censurata, avendo così già esaurito il proprio potere: in tale situazione, l’esito del giudizio costituzionale non può in alcun modo incidere sul giudizio principale.
Domande e risposte
Come funziona l’autorizzazione giudiziale all’IVG per le minorenni?
La legge n. 194/1978 (art. 12) prevede che la minorenne possa ricorrere al giudice tutelare quando non vuole o non può coinvolgere i genitori. Il giudice, dopo aver sentito la minore, può autorizzarla se ritiene sussistano gravi motivi per non consultare i genitori e valuta la consapevolezza della scelta. Il provvedimento è adottato in camera di consiglio entro cinque giorni.
Qual era la critica del Giudice tutelare alla norma?
Il giudice rimettente sosteneva che, nell’interpretazione corrente della norma, egli fosse ridotto a un mero «timbro»: la Corte costituzionale aveva già affermato che il giudice può negare l’autorizzazione solo se esclude la consapevolezza della scelta, ma non può valutare discrezionalmente l’opportunità dell’intervento. Il rimettente riteneva ciò incompatibile con l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Perché la questione era inammissibile?
Perché il giudice l’aveva sollevata a cose fatte: l’autorizzazione era già stata concessa. Il procedimento era concluso e il suo esito non poteva essere modificato da una eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma. La Corte può decidere solo questioni rilevanti, cioè suscettibili di influire concretamente sul giudizio principale.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, parametro evocato per l’autorizzazione all’IVG della minorenne
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.