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La Corte di appello di Torino aveva riproposto un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati (delibera sull’insindacabilità dell’on. Benvenuto) già dichiarato improcedibile per inadempimento procedurale. La Corte dichiara inammissibile la riproposizione: una volta consumato il potere di agire, esso non può essere esercitato nuovamente.
Di cosa si tratta
Nel 2002 la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni rese dall’on. Giorgio Benvenuto durante un convegno a Torino nel 1998, nelle quali aveva definito il dottor Guido Berardo «un incompetente» e «un pericolo per i suoi clienti». La Corte di appello di Torino, in un giudizio civile per risarcimento danni, aveva sollevato conflitto di attribuzioni, dichiarato prima ammissibile (ord. n. 330/2005) e poi improcedibile (ord. n. 408/2006) per mancato deposito degli atti nei termini. La stessa Corte di appello aveva riproposto il conflitto nel 2007.
La questione
La Corte di appello di Torino – III sezione civile, con ricorso depositato il 23 marzo 2007, ha riproposto nei confronti della Camera dei deputati il medesimo conflitto di attribuzione già dichiarato improcedibile con l’ordinanza n. 408/2006, sostenendo che la pronuncia di improcedibilità era dovuta a una «irregolarità procedurale» non imputabile all’attore, che non avrebbe potuto curarla direttamente.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In fase di ammissibilità, essa verifica solo se esista la materia di un conflitto di propria competenza; tuttavia, nel farlo, non si discosta dal consolidato orientamento secondo cui «sussiste l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti». Una volta consumato il potere di agire a tutela delle proprie attribuzioni, esso non può essere esercitato nuovamente.
Il principio
Nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il potere di agire è consumato con la proposizione del ricorso: una pronuncia di improcedibilità per inosservanza di termini procedurali non consente la riproposizione del medesimo conflitto, poiché l’esigenza di certezza dei rapporti costituzionali impone che il giudizio sia concluso in tempi certi e non rimessi alla discrezione del potere ricorrente.
Domande e risposte
Cosa sono i conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Sono controversie tra poteri dello Stato (ad es. giudici e Parlamento) sulla delimitazione delle rispettive sfere di competenza costituzionale. Sono decisi dalla Corte costituzionale ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87/1953, con una fase preliminare di ammissibilità e una fase di merito.
Perché la Corte aveva dichiarato improcedibile il primo conflitto?
Perché la parte ricorrente non aveva depositato in cancelleria, entro il termine di 20 giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative, gli atti notificati alla Camera dei deputati. L’inadempimento di questo adempimento procedurale aveva determinato la dichiarazione di improcedibilità.
La Corte ha valutato nel merito se le dichiarazioni di Benvenuto fossero insindacabili?
No. La Corte non si è mai pronunciata nel merito del conflitto, avendo dichiarato prima ammissibile, poi improcedibile, poi inammissibile la riproposizione. Il merito — se le dichiarazioni costituissero o meno esercizio di funzioni parlamentari — non è mai stato esaminato dalla Corte costituzionale in questo procedimento.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.