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Il TAR Veneto aveva impugnato due leggi regionali che istituivano farmacie in deroga ai criteri ordinari (demografico e topografico) nei Comuni di Eraclea e Valeggio sul Mincio. La Corte restituisce gli atti al TAR per valutare l’impatto di una sopravvenuta legge regionale di riordino del 2007 che ha abrogato le leggi censurate, rendendo necessaria una nuova verifica di rilevanza.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Veneto n. 29/2003 e la legge n. 30/2003 avevano istituito, in deroga ai criteri ordinari, due nuove sedi farmaceutiche: una nel Comune di Eraclea (località Ponte Crepaldo) e una nel Comune di Valeggio sul Mincio (località Salionze). Il TAR Veneto dubitava che tali leggi, nel creare farmacie con uno status «privilegiato» immune dalla pianificazione amministrativa ordinaria delle piante organiche, violassero i principi di uguaglianza e buon andamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 (articolo unico) della legge regionale Veneto n. 29/2003 e dell’art. 1 della legge regionale Veneto n. 30/2003, nelle parti in cui istituivano le sedi farmaceutiche in deroga.
La decisione della Corte
Nel corso del giudizio incidentale è sopravvenuta la legge della Regione Veneto n. 23/2007 (collegato alla legge finanziaria 2006), che ha abrogato le leggi regionali n. 29 e n. 30 del 2003 censurate. La Corte riunisce i giudizi, dichiara inammissibili gli interventi di Federfarma e Federfarma Veneto (portatori di interesse collettivo generico, non qualificato rispetto alle posizioni soggettive dei giudizi a quibus), e ordina la restituzione degli atti al TAR Veneto affinché rivaluti la rilevanza delle questioni alla luce dello ius superveniens.
Il principio
Quando sopravvengono modifiche normative rilevanti nel corso del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte deve restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, senza che ciò pregiudichi la possibilità di una nuova rimessione ove la questione risulti ancora rilevante.
Domande e risposte
Come funziona il sistema di pianificazione delle farmacie in Italia?
Il numero e la localizzazione delle farmacie sono determinati da criteri demografici (una farmacia ogni certo numero di abitanti) e topografici (distanza minima tra farmacie). Le piante organiche stabilite dalle Regioni fissano le sedi disponibili; deroghe a questi criteri sono eccezionali e devono essere giustificate.
Perché il TAR dubitava della costituzionalità delle leggi regionali?
Perché le leggi n. 29 e n. 30 del 2003 attribuivano alle farmacie istituite in deroga un regime privilegiato: non potevano essere interessate dalla revisione ordinaria della pianta organica. Ciò creava una disparità di trattamento rispetto alle altre farmacie e sembrava contrario al buon andamento dell’amministrazione.
Cosa è la restituzione degli atti al giudice rimettente?
È un provvedimento con cui la Corte costituzionale, invece di decidere nel merito, restituisce il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché valuti se — alla luce di una modifica normativa sopravvenuta — la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Se sì, il giudice può sollevarla nuovamente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato per la disparità di status tra farmacie ordinarie e farmacie in deroga
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro evocato per la pianificazione delle piante organiche farmaceutiche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.