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La Commissione tributaria regionale del Lazio ha sollevato questione sull’art. 16, comma 8, della legge finanziaria 2003 (definizione agevolata delle liti fiscali pendenti), lamentando la violazione del principio del giusto processo per mancanza di tre gradi di giudizio. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza: la norma censurata disciplina una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio principale.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), art. 16, comma 8, ha previsto una definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: il contribuente poteva estinguere la controversia con il versamento di una somma ridotta. La norma attribuisce la competenza a decidere sull’impugnazione del diniego di tale definizione al giudice già investito della lite fiscale pendente. La CTR del Lazio, in un giudizio di appello su una cartella IVA del 1989, lamentava che tale meccanismo violasse il diritto ad avere tre gradi di impugnazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 8, della legge n. 289/2002 in riferimento ai principi del giusto processo, lamentando la violazione di un «generale diritto a tre gradi di impugnativa» nei confronti degli atti accertativi tributari.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Il giudizio principale riguarda solo l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza sulla cartella IVA: non è in discussione l’impugnazione del diniego di definizione agevolata, che è la fattispecie disciplinata dalla norma censurata. Lo stesso rimettente ammetteva che il giudizio a quo non aveva per oggetto l’impugnazione del diniego, quindi la norma non trovava applicazione nel caso concreto. La Corte aggiunge che, in ogni caso, la garanzia del doppio grado di merito non ha copertura costituzionale generalizzata.
Il principio
Il giusto processo costituzionale non garantisce in via generale tre gradi di giudizio nel merito; il legislatore può legittimamente concentrare in unico grado la cognizione di determinate controversie, incluse quelle sull’impugnazione del diniego di definizione agevolata di liti fiscali, senza per ciò solo violare l’art. 111 Cost.
Domande e risposte
Che cos’è la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti?
Era un istituto introdotto dalla legge finanziaria 2003 che permetteva al contribuente con una lite fiscale in corso di estinguerla versando una somma ridotta rispetto al tributo contestato, ottenendo così la chiusura definitiva della controversia.
Perché la questione era irrilevante nel giudizio principale?
Perché il giudizio a quo riguardava l’appello su una cartella IVA del 1989, non l’impugnazione del diniego di definizione agevolata. La norma censurata disciplina questo secondo tipo di controversia: lo stesso rimettente lo ammetteva, rendendo così evidente che la norma non si applicava nel caso concreto.
Esiste un diritto costituzionale ad avere sempre tre gradi di giudizio in materia tributaria?
No. La Corte ha costantemente affermato che il doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale generalizzata: il legislatore può prevedere, senza violare la Costituzione, che in determinati ambiti la cognizione sia concentrata in un unico grado.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo, parametro evocato per la mancanza di tre gradi di giudizio
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