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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Puglia sugli artt. 8 e 10 del d.P.R. n. 1199/1971, che disciplinano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza, sostenendo di non avere giurisdizione ma di poter comunque sollevare la questione: argomento ritenuto privo di idonea argomentazione.
Di cosa si tratta
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo. L’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce gli atti impugnabili e il principio di alternatività tra i due rimedi; l’art. 10 disciplina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. Il TAR Puglia aveva sollevato questioni di costituzionalità su entrambe le norme, pur ritenendo di non avere giurisdizione sulla controversia — che riguardava l’inquadramento di un dipendente AUSL, materia devoluta al giudice ordinario dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Puglia – sede di Bari ha sollevato: in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; in via subordinata, questione sull’art. 10, commi 1 e 2, dello stesso decreto in riferimento all’art. 25 Cost. Il giudice rimettente sosteneva che la «regressione» del procedimento alla fase amministrativa contenziosa avrebbe sottratto definitivamente la controversia alla cognizione del giudice ordinario, fondando così la rilevanza della questione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni per insufficienza della motivazione sulla rilevanza. Il TAR affermava la sicura insussistenza della propria giurisdizione, ma pretendeva di fondare proprio su tale mancanza di giurisdizione la rilevanza delle questioni sollevate: tale assunto non era sorretto da alcuna idonea argomentazione, così rendendo insufficiente la motivazione sulla rilevanza.
Il principio
Un giudice rimettente che afferma la propria mancanza di giurisdizione non può fondare la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale sul presupposto che la questione stessa riguardi proprio i meccanismi che determinerebbero tale difetto di giurisdizione, senza fornire un’adeguata argomentazione sul punto.
Domande e risposte
Che cos’è il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale?
Il d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che il privato può scegliere tra ricorrere straordinariamente al Presidente della Repubblica oppure adire il giudice amministrativo: le due vie sono alternative, quindi chi sceglie una non può più percorrere l’altra.
Cosa succede quando il ricorso straordinario viene «trasposto» in sede giurisdizionale?
L’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 consente alla controparte che si opponga di trasportare la controversia davanti al giudice amministrativo. In questo caso il rimettente si trovava a giudicare proprio in tale sede di trasposizione.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?
Perché la motivazione sulla rilevanza era insufficiente: il TAR sosteneva di non avere giurisdizione ma non spiegava in modo convincente come questa circostanza rendesse rilevante — piuttosto che irrilevante — la questione di costituzionalità sollevata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato per la questione sull’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro evocato per la questione sull’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge, parametro evocato per la questione sull’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
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