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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, che impone il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’AGCOM prima di poter proporre ricorso in sede giurisdizionale per le controversie nel settore delle telecomunicazioni. La Corte ha chiarito che tale disposizione non preclude la tutela cautelare urgente: l’obbligo di conciliazione si «arresta» di fronte all’istanza cautelare.
Di cosa si tratta
La legge istitutiva dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) prevede che, per le controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni, non possa proporsi ricorso giurisdizionale prima di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Un privato che aveva chiesto in via d’urgenza l’attivazione di una linea telefonica fissa aveva agito ex art. 700 c.p.c. senza aver tentato la conciliazione. Il Tribunale di Pisa aveva dubitato della compatibilità dell’obbligo con il diritto alla tutela cautelare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in riferimento all’art. 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe anche la tutela cautelare fino al completamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, chiarendo che la norma deve essere interpretata nel senso che l’obbligo di conciliazione «si arresta» di fronte all’istanza cautelare. La strumentalità della tutela cautelare rispetto alla effettività della giurisdizione esige che il filtro conciliativo non possa bloccare l’accesso urgente al giudice.
Il principio
Il tentativo obbligatorio di conciliazione non può precludere la tutela cautelare: per i procedimenti cautelari, l’esclusione dalla soggezione al tentativo di conciliazione si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare rispetto all’effettività della tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 della Costituzione.
Domande e risposte
Cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’AGCOM?
Prima di ricorrere al giudice ordinario per controversie con operatori di telefonia o internet, l’utente deve presentare un’istanza di conciliazione all’AGCOM o a un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution) abilitato. Il tentativo deve concludersi entro 30 giorni, trascorsi i quali l’azione giudiziaria può essere proposta.
La regola vale anche per i procedimenti d’urgenza?
No: dopo questa sentenza è chiarito che la tutela cautelare (art. 700 c.p.c. o altro provvedimento urgente) può essere richiesta al giudice anche senza aver prima tentato la conciliazione. L’urgenza prevale sull’obbligo procedurale di filtro stragiudiziale.
Come posso fare conciliazione con Telecom/TIM o altro operatore?
L’utente può presentare reclamo all’operatore e, in caso di esito negativo, attivare la procedura di conciliazione presso il Corecom regionale (Co.re.com.) o un organismo ADR riconosciuto dall’AGCOM. La procedura è gratuita o a basso costo e si svolge tipicamente in via telematica.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio e alla tutela cautelare come suo elemento essenziale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.