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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il TAR di Trento aveva sollevato questioni sull’art. 129, comma 8, della legge urbanistica della Provincia autonoma di Trento, in materia di condono edilizio. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non censurava l’illegittimità della norma ma cercava un avallo interpretativo della Corte, chiedendole sostanzialmente di scegliere tra più soluzioni ermeneutiche.

Di cosa si tratta

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) di Trento aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 129, comma 8, della legge urbanistica della Provincia autonoma di Trento n. 22/1991 (come modificato dalla legge n. 10/1998). La norma disciplinava il condono e la sanatoria di opere abusive in contrasto con le previsioni urbanistiche. Il ricorrente davanti al TRGA era il condominio «Residenza Francesca» che aveva impugnato un diniego di condono edilizio emesso dal Comune di Riva del Garda.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 129, comma 8, della legge Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato dall’art. 66 della legge n. 10/1998. Parametri: artt. 4 e 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige; art. 13 della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia); art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia). Giudice rimettente: TRGA di Trento.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non chiedeva alla Corte di verificare la compatibilità della norma provinciale con la Costituzione o con lo Statuto speciale, ma di pronunciarsi su quale tra più possibili interpretazioni della norma censurata fosse la più corretta. Questo equivale a chiedere un avallo interpretativo – funzione che non spetta alla Corte Costituzionale, ma ai giudici di merito – e rende la questione inammissibile.

Il principio

Il giudice rimettente non può chiedere alla Corte Costituzionale di scegliere tra soluzioni interpretative della norma censurata: il giudizio di legittimità riguarda la norma in sé (o in una specifica interpretazione denunciata come illegittima), non la selezione dell’interpretazione più adeguata, che spetta ai giudici ordinari o amministrativi.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 129, comma 8, della legge urbanistica trentina?

Disciplina la sanatoria di opere realizzate in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, fissando le condizioni di ammissibilità della domanda di condono e il procedimento da seguire; la norma si raccordava con la disciplina statale del condono edilizio (legge n. 47/1985 e d.P.R. n. 380/2001) adattandola all’autonomia provinciale trentina.

Perché l’interpretazione è materia del giudice di merito e non della Corte?

Perché la Corte Costituzionale non è un giudice di terza istanza né un organo consultivo: il suo compito è verificare se una norma sia conforme alla Costituzione, non stabilire quale delle possibili interpretazioni di una norma sia preferibile sul piano civilistico o amministrativo.

Il condominio potrà ottenere il condono edilizio?

La questione rimane aperta davanti al TRGA di Trento: il giudice amministrativo dovrà risolvere il dubbio interpretativo autonomamente, senza il supporto di una pronuncia della Corte Costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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