Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Roma aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme del Testo Unico immigrazione che non attribuivano al giudice minorile il potere di sospendere l’espulsione dei genitori di un minore in stato di abbandono. Nel frattempo la Romania è entrata nell’UE (1° gennaio 2007): la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per rivalutare la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono di una minore di nazionalità rumena, il Tribunale per i minorenni di Roma aveva sollevato questioni sulla legittimità degli artt. 13, comma 3, e 14 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione): queste norme non prevedevano un potere del giudice minorile di sospendere il decreto di espulsione dei genitori della minore, né escludevano il trattenimento nel CPT per la madre di prole inferiore ai tre anni.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 13, comma 3, e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), nella parte in cui non attribuivano al Tribunale per i minorenni poteri di sospensione del decreto di espulsione né escludevano il trattenimento in CPT della madre di prole minore di tre anni. Parametri: artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 Cost. Giudice rimettente: Tribunale per i minorenni di Roma.
La decisione della Corte
La Corte non decide nel merito. Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Trattato di adesione della Romania all’Unione europea (legge n. 16/2006): da quel momento i genitori della minore, cittadini rumeni, acquisivano lo status di cittadini comunitari, con conseguente applicazione del regime della direttiva 2004/38/CE in materia di libera circolazione. Lo ius superveniens modifica potenzialmente la rilevanza della questione nel giudizio a quo: la Corte restituisce gli atti al Tribunale per i minorenni di Roma affinché valuti se la questione debba essere riformulata o sia venuta meno.
Il principio
Quando nel corso del giudizio incidentale sopravviene una modifica normativa (ius superveniens) idonea a incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se e in che termini la questione debba essere riproposta.
Domande e risposte
Cosa ha cambiato l’ingresso della Romania nell’UE per i genitori della minore?
Da cittadini extracomunitari soggetti al T.U. immigrazione, sono diventati cittadini UE soggetti alla direttiva 2004/38/CE: le condizioni di espulsione sono assai più restrittive e i relativi ricorsi seguono percorsi diversi da quelli del T.U. immigrazione.
La questione originaria riguardava anche il principio del superiore interesse del minore?
Sì: il rimettente aveva evocato gli artt. 30 e 2 Cost. in relazione al diritto del minore alla presenza dei genitori durante il procedimento di accertamento dello stato di abbandono. Il tema rimane attuale, ma deve essere ridefinito alla luce del nuovo status dei genitori.
La restituzione degli atti è una forma di rigetto?
No: è un atto neutro con cui la Corte riconosce che la questione va riesaminata alla luce di un mutamento normativo, senza pronunciarsi né in senso favorevole né contrario.
Norme collegate
- Art. 10 della Costituzione — condizione giuridica dello straniero conformemente alle norme di diritto internazionale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 30 della Costituzione — dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.