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Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una legge turistica della Regione Marche che attribuiva alla Regione il coordinamento delle imprese nelle manifestazioni fieristiche internazionali, anche in collaborazione con organismi nazionali come ICE e ENIT. La Corte dichiara non fondate le questioni: la disposizione regionale si riferisce ad attività di promozione a carattere tecnico-culturale rientranti nella competenza regionale, non a condotta internazionale riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
L’art. 2, comma 1, lett. d), della legge della Regione Marche n. 9/2006 (Testo unico in materia di turismo) attribuisce alla Regione le funzioni di «organizzazione e coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all’estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l’ICE, l’Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali». Il Governo sosteneva che la norma eccedesse la competenza regionale coinvolgendo unilateralmente organismi nazionali e disciplinando la condotta internazionale delle imprese.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2, comma 1, lett. d), della legge Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9. Parametri: art. 117, comma 2, lett. g) (organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, competenza esclusiva statale); artt. 117, commi 5 e 9, Cost. in relazione all’art. 6 della legge n. 131/2003 (condotta internazionale delle Regioni). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate le questioni. La disposizione regionale riguarda attività di promozione fieristica e di studio del mercato – attività a carattere tecnico e culturale che rientrano tradizionalmente nella sfera regionale – senza invadere l’ordinamento degli enti pubblici nazionali né disciplinare la condotta internazionale in senso proprio. La mera menzione di organismi nazionali come collaboratori non implica una norma sull’organizzazione di quegli enti.
Il principio
Le Regioni possono attribuirsi funzioni di coordinamento di attività fieristiche e promozionali, anche con proiezione internazionale, purché si tratti di attività tecniche o culturali riconducibili alla competenza regionale; il mero richiamo alla collaborazione di enti nazionali non trasforma la disposizione in una norma sull’ordinamento di detti enti, riservato allo Stato.
Domande e risposte
Cosa distingue la «condotta internazionale» riservata allo Stato dall’attività promozionale regionale?
La condotta internazionale vera e propria comporta atti giuridici con soggetti esteri, accordi, impegni in sede internazionale. La promozione fieristica è invece un’attività di fatto a carattere tecnico-culturale, rientrante nella competenza regionale anche quando si svolge all’estero.
La Regione può dunque «coinvolgere» ICE e ENIT nelle proprie leggi?
Sì, nei limiti in cui si tratta di collaborazione operativa. La norma marchigiana non disciplinava l’organizzazione interna di quei soggetti né imponeva loro obblighi: si limitava a prevedere che la Regione potesse agire «anche in collaborazione con» essi.
Quali sono i limiti della competenza regionale in materia di turismo con proiezione estera?
Le Regioni devono rispettare la procedura dell’art. 6 della legge n. 131/2003 per gli accordi internazionali; ma l’organizzazione di partecipazioni a fiere ed eventi rientra nella sfera tecnica, non soggetta a quella disciplina.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — comma 2, lett. g): organizzazione degli enti pubblici nazionali; commi 5 e 9: relazioni internazionali delle Regioni
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