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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1-ter, comma 6, del d.l. n. 416/1989, che non prevedeva la sospensione automatica dell’ordine di allontanamento del richiedente asilo in pendenza del ricorso: il rimettente non aveva adeguatamente motivato la propria impossibilità di sospendere autonomamente il provvedimento.
Di cosa si tratta
Un cittadino extracomunitario a cui era stato negato lo status di rifugiato e che aveva proposto ricorso al Tribunale competente, chiedeva nel frattempo di rimanere nel territorio nazionale. La norma censurata non prevedeva la sospensione automatica dell’ordine di allontanamento in pendenza del ricorso; il Giudice di pace di Trieste, convinto di non poter sospendere autonomamente il provvedimento, aveva sollevato questione di legittimità per violazione del diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Si censurava l’art. 1-ter, comma 6, del d.l. n. 416/1989 (convertito dalla l. n. 39/1990), nella parte in cui non prevedeva la sospensione dell’allontanamento in pendenza del ricorso, in riferimento all’art. 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Trieste.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: il giudice a quo aveva già sospeso d’ufficio i provvedimenti impugnati nel corso del giudizio principale, dimostrando di disporre in concreto del potere di sospensione; non era quindi adeguatamente motivata l’impossibilità di tutelare il ricorrente senza l’intervento della Corte.
Il principio
La questione di legittimità è inammissibile se il giudice rimettente può già tutelare le ragioni del ricorrente con gli strumenti processuali a sua disposizione; il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza determina l’inammissibilità.
Domande e risposte
Il richiedente asilo può essere espulso mentre impugna il diniego dello status di rifugiato?
La normativa all’epoca non prevedeva la sospensione automatica dell’allontanamento. Il giudice poteva sospendere il provvedimento con misura cautelare, ma non era automatico. La questione è rimasta controversa fino all’attuazione delle direttive UE in materia.
Cos’è lo status di rifugiato?
Un riconoscimento internazionale disciplinato dalla Convenzione di Ginevra (1951) che tutela chi ha fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale. In Italia il riconoscimento avviene tramite la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Qual è la differenza tra rifugiato e richiedente protezione sussidiaria?
Il rifugiato è perseguitato individualmente; la protezione sussidiaria tutela chi rischia danno grave (pena di morte, tortura, violenza generalizzata da conflitto armato) nel Paese di origine ma non soddisfa i requisiti della Convenzione di Ginevra.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia, anche per i non cittadini
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.