Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma avverso la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Taormina su Cofferati e la CGIL in merito all’omicidio Biagi. Il ricorso era ammissibile in fase preliminare ma inammissibile nel merito.

Di cosa si tratta

Il deputato Carlo Taormina aveva rilasciato un’intervista all’agenzia ADN Kronos (20 marzo 2002) in cui accusava il segretario della CGIL Sergio Cofferati e i «comunisti» di aver creato le condizioni per l’assassinio del professor Marco Biagi. La CGIL e Cofferati avevano citato Taormina per risarcimento danni da diffamazione. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

La questione

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Tribunale di Roma sosteneva che le dichiarazioni del deputato Taormina non fossero collegate a funzioni parlamentari e che quindi la delibera di insindacabilità della Camera invadesse la sfera del potere giudiziario. Ricorrente: Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il conflitto nel merito: il Tribunale di Roma non aveva adempiuto all’onere di allegare elementi concreti idonei a dimostrare la mancanza di connessione funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio delle funzioni parlamentari, limitandosi ad affermare l’insussistenza del nesso senza argomentarlo specificamente.

Il principio

Nei conflitti di attribuzioni avverso delibere di insindacabilità parlamentare, il giudice ricorrente deve specificamente argomentare la mancanza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e le funzioni parlamentari; la generica affermazione dell’assenza di tale nesso non è sufficiente.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?

I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni. L’insindacabilità si estende anche alle dichiarazioni extra-parlamentari che presentino un nesso funzionale con l’attività svolta in Parlamento.

Chi decide se una dichiarazione è coperta dall’insindacabilità?

La Camera o il Senato deliberano sulla insindacabilità. Se il giudice ritiene che non ci sia nesso funzionale, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile nel merito?

Il Tribunale non aveva sufficientemente dimostrato l’assenza del nesso funzionale: si era limitato a negare genericamente il collegamento con le funzioni parlamentari, senza analisi specifica delle dichiarazioni e delle attività parlamentari di Taormina.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.