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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di appello di Trieste e alla Corte di assise di appello di Trieste, che avevano sollevato questione sull’art. 593 c.p.p. (come modificato dalla l. n. 46/2006 sull’inappellabilità dei proscioglimenti). La restituzione era necessaria per rivalutare la rilevanza della questione alla luce di sopravvenute modifiche normative.
Di cosa si tratta
Ventuno ordinanze della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Trieste avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. (nel testo introdotto dalla legge c.d. Pecorella, n. 46/2006), che aveva sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento. La questione era se tale limitazione violasse gli artt. 3 e 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 l. n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge (disposizioni transitorie), nella parte in cui non consentono al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Giudici rimettenti: Corte di appello di Trieste e Corte di assise di appello di Trieste, con ventuno ordinanze.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La Corte ha ritenuto necessario restituire gli atti affinché i giudici rivalutassero la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute (verosimilmente la sentenza n. 26/2007 della stessa Corte che aveva già dichiarato l’incostituzionalità di parte della legge Pecorella).
Il principio
Quando, nelle more del giudizio incidentale, intervengono modifiche normative rilevanti per la questione sollevata, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione nel mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Il pubblico ministero può appellare le sentenze di proscioglimento?
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26/2007, che aveva dichiarato incostituzionale la legge Pecorella (n. 46/2006) nella parte in cui impediva al PM di appellare le sentenze di proscioglimento, il potere di appello del PM è stato parzialmente ripristinato.
Cos’è la legge Pecorella?
La legge n. 46 del 20 febbraio 2006 aveva modificato l’art. 593 c.p.p. prevedendo la sostanziale inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, salvo il caso di nuove prove decisive sopravvenute. La Corte costituzionale ne aveva dichiarato l’incostituzionalità in parte nel 2007.
Cosa significa «restituzione degli atti» nel giudizio incidentale?
La Corte restituisce gli atti quando non decide nel merito, ma rileva che il giudice rimettente deve rivalutare se la questione è ancora rilevante (cioè se dalla sua soluzione dipende ancora la decisione del processo a quo) alla luce di sopravvenuti cambiamenti normativi o giurisprudenziali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato come parametro
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parità delle parti nel processo penale
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