Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’assenza di un obbligo di regolare le spese nel provvedimento di accoglimento della domanda possessoria cautelare anticipatoria (artt. 703 e 669-octies c.p.c.). Il sistema processuale non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto il giudice può provvedere alle spese nel successivo giudizio di merito.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Firenze (sezione distaccata di Empoli), nel corso di un procedimento possessorio in cui la reintegra era già avvenuta spontaneamente dai resistenti, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669-octies c.p.c. Il problema: quando nessuna delle parti promuove il giudizio di merito e il provvedimento possessorio diventa definitivo, chi paga le spese della fase interdittale?
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 703 e 669-octies c.p.c., nella parte in cui non prevedono che il giudice provveda sulle spese nel provvedimento di accoglimento della domanda possessoria. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ordinanza del 10 maggio 2006.
La decisione della Corte
Non fondata, nei sensi di cui in motivazione. La Corte ha ritenuto che la mancata previsione esplicita della liquidazione delle spese nel provvedimento possessorio non determini una lacuna incolmabile: il giudice può fare applicazione dei principi generali e provvedere sulle spese anche nell’ambito di tale procedimento, utilizzando in via interpretativa le norme disponibili.
Il principio
L’assenza di una disposizione espressa sulla liquidazione delle spese nel provvedimento cautelare possessorio anticipatorio non determina illegittimità costituzionale, poiché il sistema processuale consente comunque al giudice di provvedervi in via interpretativa, nel rispetto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Cosa succede alle spese processuali se nessuna delle parti chiede il giudizio di merito dopo un’azione possessoria?
Quando il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria diventa definitivo senza che si apra un giudizio di merito, il giudice può comunque provvedere sulle spese applicando in via interpretativa i principi generali del codice di rito, senza che ciò contrasti con la Costituzione.
Il provvedimento cautelare anticipatorio può diventare definitivo?
Sì. Ai sensi dell’art. 669-octies, ultimo comma, c.p.c. (richiamato dall’art. 703, secondo comma), il provvedimento possessorio di accoglimento può acquisire efficacia definitiva se nessuna delle parti promuove il giudizio di merito nei termini di legge.
Perché la questione è stata dichiarata non fondata e non infondata?
La distinzione «nei sensi di cui in motivazione» segnala che la Corte ha fornito un’interpretazione adeguatrice: la norma non è incostituzionale se interpretata nel senso che il giudice può provvedere alle spese facendo ricorso ai principi generali del processo civile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.