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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 297, comma 3, c.p.p., relativo alla decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di cumulo di ordinanze cautelari, per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 297, comma 3, c.p.p. che disciplina la retrodatazione dei termini di custodia cautelare quando, nello stesso procedimento o in procedimenti connessi, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti cosìlettamente connessi.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma, della Costituzione. Rimettente: GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: le ordinanze di rimessione non illustravano in modo adeguato se e in qual misura la norma impugnata trovasse applicazione nei procedimenti a quibus.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare adeguatamente sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza: l’omissione o l’insufficienza della motivazione sulla rilevanza è causa di inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Cos’è la retrodatazione dei termini cautelari?
L’art. 297, comma 3, c.p.p. prevede che, in caso di più ordinanze cautelari emesse per fatti contestuali o connessi, i termini della misura più recente decorrono dall’esecuzione di quella più risalente, per evitare il c.d. «frazionamento» della custodia cautelare.
Cos’è la custodia cautelare?
La custodia cautelare è una misura restrittiva della libertà personale applicabile nel corso del procedimento penale, prima della condanna definitiva, quando ricorrono determinati presupposti (gravi indizi e esigenze cautelari).
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il GIP non aveva motivato adeguatamente come e in quale misura la norma impugnata si applicasse ai procedimenti in questione, rendendo impossibile per la Corte valutare la rilevanza della questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e limiti alla custodia cautelare
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