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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate da Regione Veneto e Regione Siciliana sull’art. 2 del d.l. n. 223/2006 (decreto Bersani) che liberalizzava le tariffe professionali, per carenza di legittimazione delle Regioni a impugnarla.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 (c.d. decreto Bersani), aveva abrogato le tariffe professionali minime fisse e i divieti di pubblicità per le professioni liberali. Le Regioni Veneto e Siciliana avevano impugnato l’art. 2 ritenendo lesa la propria competenza legislativa in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorrenti: Regione Veneto e Regione Siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: le Regioni non avevano dimostrato che l’art. 2 ledesse specifiche attribuzioni regionali, dato che la liberalizzazione delle tariffe professionali attiene alla concorrenza, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Il principio

La disciplina delle tariffe professionali rientra nella tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato: le Regioni non possono impugnarla in via principale lamentando la lesione della propria competenza concorrente in materia di professioni quando la misura statale persegue obiettivi di tutela della concorrenza.

Domande e risposte

Cosa ha fatto il decreto Bersani sulle professioni?

L’art. 2 del d.l. n. 223/2006 ha abrogato le tariffe professionali obbligatorie minime, i divieti di pubblicità e i divieti di fornire servizi professionali interdisciplinari, con l’obiettivo di liberalizzare il mercato delle professioni.

Perché le Regioni potevano impugnare una legge statale?

Il ricorso regionale in via principale è ammesso quando lo Stato invade competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni: le Regioni sostenevano che la materia «professioni» è di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.

Cosa è la tutela della concorrenza?

La tutela della concorrenza è una materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.) che comprende le misure volte a garantire il mercato concorrenziale, inclusa l’eliminazione delle tariffe minime obbligatorie.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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