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Il Presidente del Consiglio dei ministri rinuncia al ricorso contro la legge regionale abruzzese n. 29/2006 (integrativa della Finanziaria regionale 2006). La Regione Abruzzo accetta. Il processo è dichiarato estinto.
Di cosa si tratta
La legge regionale abruzzese n. 29/2006 apportava modifiche alle leggi finanziarie regionali 2006, tra cui disposizioni su un Comitato per il sostegno ai familiari di vittime delle Forze armate (art. 21, comma 2), nonché gli artt. 38 e 44. Il Governo aveva impugnato queste norme lamentando violazioni degli artt. 3, 97, 117, primo e secondo comma, lettera g), Cost. e degli artt. 87-88 del Trattato CE.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 21, comma 2, 38 e 44, legge Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.ric. n. 109/2006). Parametri: artt. 3, 97, 117 Cost.; artt. 87-88 Trattato CE.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia del ricorrente ritualmente accettata dalla Regione Abruzzo.
Il principio
L’estinzione del processo non comporta alcun giudizio di legittimità: le disposizioni regionali impugnate rimangono in vigore senza che la Corte si sia pronunciata sulla loro compatibilità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.?
Riserva allo Stato la legislazione esclusiva sull’ordinamento e l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, incluse le Forze armate.
Il rinvio agli artt. 87-88 del Trattato CE era pertinente?
Quegli articoli riguardano gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune: il Governo riteneva che alcune misure abruzzesi potessero configurare aiuti illegittimi, ma il ricorso è stato ritirato prima della decisione.
Come si rapporta questa ordinanza alla legislazione concorrente regionale?
La questione era aperta: il ricorso avrebbe potuto chiarire i limiti regionali in materia di sostegno alle vittime delle Forze armate. L’estinzione lascia tale questione senza risposta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della P.A.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni
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