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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri rinuncia al ricorso contro la legge regionale abruzzese n. 29/2006 (integrativa della Finanziaria regionale 2006). La Regione Abruzzo accetta. Il processo è dichiarato estinto.

Di cosa si tratta

La legge regionale abruzzese n. 29/2006 apportava modifiche alle leggi finanziarie regionali 2006, tra cui disposizioni su un Comitato per il sostegno ai familiari di vittime delle Forze armate (art. 21, comma 2), nonché gli artt. 38 e 44. Il Governo aveva impugnato queste norme lamentando violazioni degli artt. 3, 97, 117, primo e secondo comma, lettera g), Cost. e degli artt. 87-88 del Trattato CE.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 21, comma 2, 38 e 44, legge Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.ric. n. 109/2006). Parametri: artt. 3, 97, 117 Cost.; artt. 87-88 Trattato CE.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia del ricorrente ritualmente accettata dalla Regione Abruzzo.

Il principio

L’estinzione del processo non comporta alcun giudizio di legittimità: le disposizioni regionali impugnate rimangono in vigore senza che la Corte si sia pronunciata sulla loro compatibilità costituzionale.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.?

Riserva allo Stato la legislazione esclusiva sull’ordinamento e l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, incluse le Forze armate.

Il rinvio agli artt. 87-88 del Trattato CE era pertinente?

Quegli articoli riguardano gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune: il Governo riteneva che alcune misure abruzzesi potessero configurare aiuti illegittimi, ma il ricorso è stato ritirato prima della decisione.

Come si rapporta questa ordinanza alla legislazione concorrente regionale?

La questione era aperta: il ricorso avrebbe potuto chiarire i limiti regionali in materia di sostegno alle vittime delle Forze armate. L’estinzione lascia tale questione senza risposta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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