Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri rinuncia al ricorso contro la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 12/2006 (assestamento di bilancio) che consentiva l’inquadramento stabile di personale assunto a tempo determinato nel ruolo unico regionale. La Regione accetta; la Corte dichiara estinto il processo.
Di cosa si tratta
La legge regionale friulana n. 12/2006 prevedeva, tra l’altro, che personale a tempo determinato assunto ai sensi di leggi regionali precedenti potesse essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria di appartenenza. Il Governo aveva impugnato queste norme per contrasto con gli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione (principio di concorsualità nell’accesso agli impieghi pubblici). Le parti hanno poi raggiunto un accordo e il Governo ha rinunciato.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 7, commi 15-16 e commi 17-20, legge Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12. Parametri: artt. 3, 97 e 51 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.ric. n. 102/2006).
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia ritualmente accettata.
Il principio
L’estinzione per rinuncia accettata non implica un giudizio di conformità costituzionale: le norme rimangono in vigore, ma non ricevono né un’approvazione né una bocciatura da parte della Corte.
Domande e risposte
Le assunzioni di personale regionale a tempo determinato possono sfociare in inquadramento stabile?
Solo con discipline normative specifiche che rispettino le garanzie costituzionali (art. 97 Cost.): la giurisprudenza della Corte richiede di norma l’indizione di concorso o percorsi selettivi equivalenti.
Cosa implica il ritiro del ricorso da parte del Governo?
Le norme regionali rimangono applicabili, ma la questione di costituzionalità può essere risollevata in futuro in via incidentale da un giudice.
L’art. 51 Cost. tutela il diritto di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza?
Sì: garantisce l’accesso ai pubblici impieghi in condizioni di uguaglianza, esigendo che le procedure siano selettive e aperte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 51 della Costituzione — Accesso agli uffici pubblici
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della P.A.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.