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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai magistrati di sorveglianza di Macerata e Ancona, dopo che la sentenza n. 266/2009 aveva ridisegnato i confini della competenza del magistrato di sorveglianza ex art. 69, comma 6, dell’ordinamento penitenziario.

Di cosa si tratta

I magistrati di sorveglianza di Macerata e Ancona avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 6, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere reclami in materia di trattamento penitenziario senza prevedere garanzie procedurali adeguate.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 24 (primo e secondo comma) e 111 della Costituzione. Rimettenti: Magistrato di sorveglianza di Macerata e di Ancona.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione, in quanto nelle more del giudizio costituzionale era sopravvenuta una pronuncia che aveva inciso sul quadro normativo di riferimento relativo alle garanzie procedurali nel procedimento di sorveglianza.

Il principio

Quando un intervento normativo o giurisprudenziale sopravvenuto modifica il contesto della questione sollevata, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro di riferimento.

Domande e risposte

Chi è il magistrato di sorveglianza?

Il magistrato di sorveglianza è un giudice specializzato che vigila sull’esecuzione delle pene detentive, sui diritti dei detenuti e sulla concessione di misure alternative alla detenzione.

Cosa disciplina l’art. 69 ord. pen.?

L’art. 69 dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) attribuisce al magistrato di sorveglianza, tra l’altro, la competenza a decidere sui reclami dei detenuti relativi al trattamento penitenziario e alle condizioni di detenzione.

Quando la Corte restituisce gli atti?

La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente quando, dopo l’ordinanza di rimessione, interviene una modifica normativa o una propria pronuncia che incide sulla norma impugnata, rendendo necessaria una nuova valutazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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