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La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai magistrati di sorveglianza di Macerata e Ancona, dopo che la sentenza n. 266/2009 aveva ridisegnato i confini della competenza del magistrato di sorveglianza ex art. 69, comma 6, dell’ordinamento penitenziario.
Di cosa si tratta
I magistrati di sorveglianza di Macerata e Ancona avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 6, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere reclami in materia di trattamento penitenziario senza prevedere garanzie procedurali adeguate.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 24 (primo e secondo comma) e 111 della Costituzione. Rimettenti: Magistrato di sorveglianza di Macerata e di Ancona.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione, in quanto nelle more del giudizio costituzionale era sopravvenuta una pronuncia che aveva inciso sul quadro normativo di riferimento relativo alle garanzie procedurali nel procedimento di sorveglianza.
Il principio
Quando un intervento normativo o giurisprudenziale sopravvenuto modifica il contesto della questione sollevata, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro di riferimento.
Domande e risposte
Chi è il magistrato di sorveglianza?
Il magistrato di sorveglianza è un giudice specializzato che vigila sull’esecuzione delle pene detentive, sui diritti dei detenuti e sulla concessione di misure alternative alla detenzione.
Cosa disciplina l’art. 69 ord. pen.?
L’art. 69 dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) attribuisce al magistrato di sorveglianza, tra l’altro, la competenza a decidere sui reclami dei detenuti relativi al trattamento penitenziario e alle condizioni di detenzione.
Quando la Corte restituisce gli atti?
La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente quando, dopo l’ordinanza di rimessione, interviene una modifica normativa o una propria pronuncia che incide sulla norma impugnata, rendendo necessaria una nuova valutazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
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